Selezione universitaria valutata solo sul settore scientifico-disciplinare (TAR Piemonte n. 1234 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive universitarie per ricercatore a tempo determinato, la congruenza dei titoli e delle pubblicazioni rispetto al posto bandito va valutata esclusivamente con riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. Non rileva, a tal fine, la coerenza con le attività di ricerca descritte nel profilo del bando, poiché la classificazione dei gruppi e dei settori è riservata al decreto ministeriale e sottratta alla discrezionalità dell’Università. Il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione è sindacabile solo per palese inattendibilità, non per mera non condivisibilità.
Il Fatto
L’Università ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in regime di tenure track, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022, per un settore scientifico-disciplinare di area economico-giuridica. Hanno partecipato tre candidati. All’esito della selezione il ricorrente si è collocato al secondo posto con 60,10/100, preceduto dal controinteressato con 64/100, con un divario di 3,90 punti.
Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, lamentando errori di calcolo e l’erronea applicazione del criterio di congruenza. L’istanza è stata rigettata. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di approvazione degli atti, la nota di rigetto e gli atti connessi, deducendo tre motivi. L’Università e il controinteressato si sono costituiti, quest’ultimo eccependo l’inammissibilità per difetto di prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione preliminare. I vizi dedotti, ove condivisi, sarebbero idonei a superare la prova di resistenza, poiché il ricorrente contesta specifiche voci di punteggio e, in ogni caso, l’eventuale annullamento soddisferebbe l’interesse strumentale alla ripetizione della procedura valutativa.
Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al dottorato di ricerca, il Collegio osserva che il titolo conseguito dal ricorrente afferisce a un diverso gruppo e a un diverso settore scientifico-disciplinare, concernente il diritto della navigazione e dei trasporti, estraneo alle declaratorie del settore bandito, circoscritto alle discipline giuridiche del sistema finanziario e dei mercati regolati. La Commissione ha dunque correttamente attribuito un punteggio parziale.
Il principio applicato è che la congruenza si misura sul settore concorsuale e sul profilo definito tramite i settori scientifico-disciplinari, non sulle attività oggetto della procedura o sul profilo del bando. Il Tribunale richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VII, n. 3327 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8512 del 2024, oltre a Cons. Stato, Sez. VI, n. 5050 del 2018. La classificazione ministeriale garantisce l’imparzialità della selezione e non è rimessa alla discrezionalità dell’Università.
Le doglianze sui semestri di ricerca all’estero e sui contratti di ricerca attengono a valutazioni discrezionali rientranti nel range predeterminato dai criteri. La proroga di un contratto di ricerca non equivale a un ulteriore contratto. Quanto alla voce “relatore a congressi”, la Commissione è incorsa in un mero errore materiale, neutralizzato dall’inversione grafica dei massimali tra le due voci, con attribuzione del punteggio massimo a ciascuna.
Sul secondo motivo, la censura è inammissibile e comunque infondata: anche riconoscendo la piena congruenza delle due pubblicazioni, il maggior punteggio conseguibile non colmerebbe il divario di 3,90 punti. Accogliere la tesi del ricorrente consentirebbe all’Università di ampliare il perimetro valutativo in violazione della riserva ministeriale di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010. Sul terzo motivo, il giudizio tecnico è sindacabile solo per palese inattendibilità (richiamata TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 4320 del 2026). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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