Project financing e interesse pubblico prevalente: sindacato sul potere discrezionale (TAR Piemonte n. 1176 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase preliminare del project financing, quella cioè relativa all’individuazione del promotore e alla dichiarazione di interesse pubblico della proposta, l’amministrazione esercita una discrezionalità amplissima, che attiene alla stessa esistenza di un interesse pubblico, alla comparazione tra proposte alternative e alla scelta di dare o non dare corso alla successiva gara. Il sindacato giurisdizionale è perciò limitato alla manifesta illogicità, all’incongruità o all’evidente travisamento dei fatti. La dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di partenariato pubblico privato non attribuisce al privato alcuna utilità diretta, ma una mera aspettativa di fatto, non tutelabile e non idonea a fondare un ragionevole affidamento. Ne deriva che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e i costi di redazione del progetto restano a carico del promotore.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune una proposta di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione di un’area cittadina degradata, di proprietà indivisa tra Comune e Provincia. La proposta è stata dichiarata di interesse pubblico con una precedente delibera consiliare, che ha dato mandato agli uffici di adottare gli atti conseguenti. Il Comune non ha però dato corso alla procedura.
Successivamente l’amministrazione ha adottato una nuova delibera consiliare, con cui ha ritenuto di interesse pubblico superiore la proposta alternativa di riqualificazione presentata dall’ente regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzata alla realizzazione di uno studentato. La società ha impugnato tale delibera, poi esteso l’impugnazione alla delibera provinciale di condivisione e alla determina dirigenziale di approvazione dell’accordo di concessione del diritto di superficie, chiedendo il risarcimento o l’indennizzo dei costi di redazione della proposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di rito. Quanto ai termini, la Provincia invocava la dimidiazione prevista per i ricorsi riguardanti interventi finanziati con risorse PNRR. Il Tribunale esclude che la fattispecie vi rientri: gli atti impugnati attengono a una scelta a monte, di natura prevalentemente urbanistica, tra progetti alternativi di riqualificazione e non recavano alcuna indicazione di finanziamenti PNRR. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi ricevibile.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di interesse. Secondo il Collegio, il bene della vita cui aspira il proponente è il conseguimento della concessione; la scelta di un progetto alternativo ritenuto di interesse pubblico prevalente arresta la procedura e lede immediatamente tale interesse. L’ampia discrezionalità nel dare corso alla gara non esclude il radicamento dell’interesse a ricorrere.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la struttura della procedura, distinguendo la fase preliminare di individuazione del promotore dalla successiva fase selettiva. La prima è connotata da discrezionalità amplissima e riguarda la valutazione dell’esistenza stessa dell’interesse pubblico; la seconda costituisce una vera gara. Nel caso concreto si discute della prima fase, sicché il sindacato è limitato ai vizi di manifesta illogicità.
La preferenza accordata al progetto universitario non è manifestamente irragionevole: le residenze per studenti e le strutture sportive rispondono al diritto allo studio e costituiscono fattore di riqualificazione urbana. La circostanza che la nuova proposta riguardi solo il 70% della superficie non incide, poiché essa interessa comunque l’area degli edifici abbandonati. Né rileva che la proposta della ricorrente prevedesse opere viarie e proventi da oneri di urbanizzazione: le amministrazioni hanno preferito mantenere l’area alla proprietà pubblica.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude che vi sia stata revoca in senso tecnico. La dichiarazione di interesse pubblico attribuisce al privato una mera aspettativa di fatto, non tutelabile, cui corrisponde il rischio dei costi di redazione del progetto. Perciò non è dovuta la comunicazione di avvio e non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in ragione della specialità della disciplina. Un affidamento tutelabile matura solo con l’indizio della gara. Neppure spetta l’indennizzo, poiché la disciplina speciale prevede il rimborso delle spese solo se la gara sia stata svolta e aggiudicata a soggetto diverso. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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