L’ottemperanza è esperibile per le ordinanze decisorie sulla cittadinanza iure sanguinis (TAR Lazio n. 8156 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile avverso le ordinanze decisorie emesse dal giudice ordinario all’esito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., che abbiano accertato il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis e imposto all’Amministrazione di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. L’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, che non abbia fornito prova dell’esecuzione del titolo, legittima l’ordine di adempimento nel termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, che avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, in sede di procedimento sommario, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponevano di aver inutilmente richiesto all’ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, nonostante l’invio della documentazione necessaria e una successiva diffida ad adempiere rimasta senza esito.

Avendo constatato l’inerzia dell’Amministrazione, gli interessati proponevano ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione dell’ordinanza decisoria, passata in giudicato, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, senza fornire tuttavia alcun elemento circa l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso che sussistano ragioni per denegare l’accesso al rito dell’ottemperanza, richiamando la giurisprudenza che ammette tale rimedio anche per l’esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c., con ciò affermando un principio di ordine generale applicabile alla materia della cittadinanza.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva prodotto la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza decisoria e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento idoneo a dimostrare la corretta esecuzione delle statuizioni del giudice ordinario. L’assenza di prova dell’avvenuta attività amministrativa imposta ha pertanto condotto all’accertamento dell’inottemperanza.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina fin d’ora del Prefetto di Potenza quale commissario ad acta, affinché provveda, anche a mezzo di funzionario delegato, in caso di perdurante inottemperanza, entro i successivi trenta giorni su richiesta dell’interessato. La pronuncia ha infine condannato le Amministrazioni, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *