Obbligo di provvedere di Invitalia sulla rendicontazione SAL e sull’erogazione delle agevolazioni (TAR Piemonte n. 1175 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di erogazione di agevolazioni articolate in un finanziamento bancario e in un contributo a fondo perduto, il soggetto gestore è titolare di un obbligo di provvedere con determinazione espressa sulla richiesta di erogazione presentata dal beneficiario. Tale obbligo non è assolto dalla trasmissione all’amministrazione concedente di una mera relazione istruttoria, né dalla pendenza di un autonomo procedimento di revoca parziale delle agevolazioni, che non esaurisce l’interesse del privato alla definizione del procedimento di erogazione. La natura non perentoria del termine assegnato al gestore non esclude, una volta scaduto, la configurabilità dell’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva trasmesso al gestore, in data 2.6.2025 e poi in data 7.8.2025 con le integrazioni richieste, la rendicontazione dello stato di avanzamento lavori relativa agli investimenti finanziati. Le agevolazioni si articolavano in un finanziamento stipulato con un istituto bancario e in un contributo a fondo perduto erogato dal gestore, nell’ambito di un programma disciplinato con decreto del Ministero del Turismo.

Non ricevendo alcuna determinazione, la società proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la condanna del gestore al completamento delle verifiche e alla comunicazione dell’esito alla banca finanziatrice. Il gestore e il Ministero resistevano, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta revoca parziale delle agevolazioni, disposta con provvedimento del 21.4.2025 su relazione istruttoria del medesimo gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delinea anzitutto la disciplina applicabile, costituita dall’art. 10 del D.M. 28.10.2023 n. 1693. La norma assegna al gestore il compito di svolgere, entro trenta giorni dalla ricezione del SAL, le verifiche di cui al comma 7 e di comunicare l’esito alla banca finanziatrice, ai fini dell’erogazione del finanziamento e del contributo.

Da tale assetto il Tribunale ricava la sussistenza, in capo al gestore, di un obbligo procedimentale di assumere determinazioni espresse, destinate a essere comunicate sia alla banca sia alla beneficiaria. La qualifica di soggetto gestore della procedura giustifica l’esistenza di un obbligo di provvedere autonomo rispetto all’attività dell’amministrazione concedente.

Su questa base il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Il gestore aveva bensì riferito al Ministero gli esiti dell’istruttoria, ma non aveva mai assunto un atto di portata esterna sulla richiesta di erogazione. L’avvio del procedimento di revoca parziale, per di più relativo solo a una parte degli interventi finanziati, non fa venir meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia espressa.

Nel merito, il motivo è accolto. Il gestore non si è pronunciato, dopo le integrazioni del 7.8.2025, sulla sussistenza dei presupposti per l’erogazione. Quanto alla dedotta natura non perentoria del termine, il Tribunale osserva che proprio da essa discende la configurabilità, dopo la scadenza, di un inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Né vale a escludere l’inadempimento l’invio della relazione illustrativa posta a fondamento dell’avvio della revoca: si tratta di atto endoprocedimentale, inidoneo a manifestare all’esterno la posizione del gestore sulla richiesta di erogazione. Il ricorso è pertanto accolto e al gestore è ordinato di concludere il procedimento con determinazione espressa entro trenta giorni, con condanna alle spese nei suoi confronti e compensazione rispetto al Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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