Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione illegittima se pende la cessione dell’area (TAR Campania n. 1593 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, non può essere irrogata quando pende il procedimento di cessione dell’area di sedime e l’Amministrazione non si è ancora pronunciata sull’istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica. In tale ipotesi difetta il presupposto dell’inottemperanza, poiché l’obbligo di rimozione del manufatto postula la disponibilità pubblica dell’area su cui insiste. La misura sanzionatoria, per la sua natura afflittiva, non è inoltre estendibile analogicamente all’ordine di rilascio delle aree emanato ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, riferendosi unicamente all’ordine di demolizione. Nel processo amministrativo, il privato diverso dall’Amministrazione è controinteressato solo se titolare di un controinteresse diretto, immediato ed effettivo, derivante dal provvedimento impugnato.

Il Fatto

La ricorrente è comproprietaria di un fabbricato residenziale confinante con proprietà di terzi. A seguito della modifica della viabilità comunale risalente agli anni Settanta, alcune particelle, divenute reliquati stradali per complessivi 54 mq, sono rimaste inglobate nella proprietà, con recinzioni, cancello, fioriere e vano contatori pertinenziali all’abitazione.

Il Comune, dopo aver formalizzato una proposta di sdemanializzazione e cessione diretta, ha ingiunto con ordinanza n. 35 del 30 novembre 2017 la demolizione delle opere e il rilascio delle aree. La ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, ma il Comune ne ha dichiarato l’improcedibilità; il provvedimento è stato annullato in appello. Il Comune ha poi irrogato la sanzione pecuniaria per asserita inottemperanza all’ordinanza, con il provvedimento qui impugnato, unitamente alla nota di trasmissione del verbale di verifica e al verbale di sopralluogo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio esamina l’istanza dei proprietari confinanti. Richiamando precedenti in materia di estromissione, il Tribunale rileva che l’istituto trova applicazione solo nelle tre ipotesi tassative degli artt. 108, 109 e 111 cod. proc. civ. e va distinto dall’eccezione di difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva. Nel processo amministrativo, come chiarito dal Consiglio di Stato n. 8232 del 2021, la legittimazione assume connotazione sostanziale, quale proiezione nel processo dell’interesse legittimo.

I confinanti non traggono dal provvedimento impugnato alcuna utilità pratica, ossia alcun bene della vita: non sono quindi controinteressati. La loro posizione è quella di soggetti genericamente coinvolti nelle vicende dei beni, privi di un controinteresse diretto, immediato ed effettivo. Il Tribunale dichiara pertanto il loro difetto di legittimazione passiva, esaminando la questione insieme alla sentenza che definisce il giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6963 del 6 agosto 2025 ha stabilito che il Comune deve pronunciarsi sull’istanza di sanatoria, previa adozione di una decisione conclusiva sul procedimento di cessione delle aree di sedime. Per effetto di tale pronuncia, l’Amministrazione è tenuta a determinarsi sulla cessione e poi a ripronunciarsi sulla sanatoria.

Ne consegue che allo stato non può ritenersi integrata alcuna ottemperanza e la sanzione irrogata è per ciò solo illegittima. Il Collegio aggiunge che la misura, ove emessa sul presupposto della titolarità comunale delle particelle, sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Richiamando il Consiglio di Stato n. 2522 del 15 marzo 2024, il Tribunale osserva che la misura ex art. 31, comma 4-bis opera solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente all’ipotesi dell’ordine di rilascio, in ragione della natura sanzionatoria della stessa.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Per la peculiarità della vicenda e l’andamento complessivo del giudizio, le spese sono eccezionalmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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