Mutamento di destinazione d’uso da parcheggio pubblico ad attività commerciale: necessità della variante urbanistica (TAR Puglia n. 781 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’insediamento di un’attività commerciale, quale la compravendita di autoveicoli, all’interno di un’area destinata dallo strumento urbanistico a standard pubblico per parcheggio, costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, indipendentemente dalla superficie coinvolta, e non è pertanto consentito in assenza di variante urbanistica. La destinazione a parcheggio, quale standard urbanistico ex D.M. n. 1444/1968, ha natura pubblicistica ed ammette soltanto opere effettivamente funzionali alla sosta, non anche attività commerciali che sottraggano spazi alla collettività e introducano un carico urbanistico aggiuntivo. Le risultanze catastali hanno rilievo esclusivamente fiscale e non valgono ad attestare la conformità urbanistica dell’insediamento.

Il Fatto

Il titolare di un’agenzia d’affari per la compravendita di autoveicoli, concessionario di un parcheggio pubblico di proprietà di una società di trasporti, presentava al Comune una SCIA per il trasferimento dell’attività e della sede presso detto parcheggio. L’Amministrazione emanava il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti della segnalazione, rilevando la mancata conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. A seguito di un’altra SCIA, relativa al trasferimento della licenza di esercizio di vicinato, inizialmente assentita per errore, il Comune disponeva l’annullamento in autotutela, oltre all’archiviazione della cessazione dell’agenzia presso la vecchia sede.

Il ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 19, comma 3, e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’erronea applicazione del D.M. n. 1444/1968 e delle NTA del PRG, nonché il difetto di istruttoria e motivazione. La domanda cautelare veniva respinta sia in primo grado sia in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso e i motivi aggiunti infondati, incentrando la decisione sulla destinazione urbanistica dell’area, classificata dallo strumento urbanistico come “Zona SP – Attrezzature Pubbliche di quartiere” e specificamente vincolata a parcheggio ai sensi dell’art. 10/e NTA del PRG, configurandosi come standard urbanistico ex D.M. n. 1444/1968.

La Corte ha osservato che le NTA ammettono per la destinazione a parcheggio solo opere effettivamente funzionali all’area di sosta, quali banchine, aiuole o stazioni di ricarica per veicoli elettrici. L’attività di compravendita di autoveicoli, per sua natura commerciale, non solo non è funzionale al parcheggio ma entra in diretto conflitto con esso, sottraendo spazi alla sosta pubblica e determinando un conflitto di interessi tra parcheggio pubblico e parcheggio privato per le auto da vendere.

Quanto alle argomentazioni del ricorrente, il Collegio ha disatteso il rilievo delle risultanze catastali (categoria D/8), aventi valore solo fiscale, e delle pregresse vicende urbanistico-edilizie dell’area, irrilevanti rispetto alla destinazione impressa dal PRG vigente. Ha inoltre escluso che le attività ulteriori potessero considerarsi complementari al parcheggio, configurandosi invece un mutamento di destinazione d’uso da parcheggio a commerciale, trasformazione urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, che qualifica sempre come rilevante il passaggio tra categorie funzionali, a prescindere dalla superficie.

Il Tribunale ha infine disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno – Questura per difetto di legittimazione passiva, essendo le competenze in materia trasferite ai Comuni dall’art. 163, comma 2, d.lgs. n. 112/1998, e ha compensato le spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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