Incompetenza del Consiglio dell’Unione Montana a sospendere lavori di ordinaria amministrazione (TAR Piemonte n. 1013 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio dell’Unione Montana è privo di competenza funzionale ad adottare la sospensione dell’esecuzione di interventi di manutenzione già approvati dalla Giunta e interamente finanziati da terzi. In applicazione dell’art. 8, co. 2 dello Statuto dell’Unione e dell’art. 42, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, la competenza consiliare è limitata agli atti fondamentali e alle decisioni di rilievo generale o strategico, mentre la Giunta adotta, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio. La sospensione di lavori che non comportano impegni di spesa a carico dell’Unione né modifiche patrimoniali e che esauriscono la fase progettuale-esecutiva non eccede l’ordinaria amministrazione. Il vizio di incompetenza assume priorità logico-giuridica e, se accolto, determina l’assorbimento delle ulteriori censure ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio dell’Unione Montana ha disposto di non procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione della rete di scolo delle acque meteoriche del sistema viario minore, finanziati con i Fondi ATO annualità 2021. La sospensione è stata motivata in attesa della definizione di pretese creditorie vantate dall’Unione nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Gli interventi erano stati in precedenza approvati con delibera della Giunta dell’Unione. Il Comune ha proposto ricorso articolando cinque motivi, tra cui l’incompetenza dell’organo consiliare, la violazione delle prerogative partecipative, il difetto di motivazione e l’indebita subordinazione dell’interesse pubblico ai crediti dell’Unione. L’Amministrazione resistente non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con priorità il motivo di incompetenza funzionale, in quanto attinente alla ripartizione originaria del potere amministrativo. L’eventuale accoglimento comporta l’assorbimento delle altre censure, poiché l’art. 34, co. 2, cod. proc. amm. preclude al Giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.

Il Consiglio dell’Unione Montana, secondo l’art. 8, co. 2 dello Statuto, esercita l’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, con competenza limitata agli atti fondamentali di cui all’art. 42, co. 2, d.lgs. n. 267/2000. La Giunta, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, adotta in via residuale tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio. Il Consiglio concorre a definire i fini politico-amministrativi dell’Ente e a delineare i criteri guida dell’azione gestionale della Giunta.

Nel caso concreto, le opere sono interamente finanziate dall’Ente di Governo dell’ATO competente e non comportano impegni di spesa a carico dell’Unione né modifiche patrimoniali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo sono stati approvati con delibera della Giunta, sicché i fondi devono ritenersi definitivamente allocati e la fase progettuale-esecutiva integralmente esaurita.

Il Collegio ha escluso che l’avvio o la sospensione dei lavori esorbiti dall’ordinaria amministrazione. La determinazione impugnata non presenta rilievo generale né portata strategica per la collettività locale e non è riservata alla competenza consiliare. Poiché l’approvazione dei lavori è stata deliberata dalla Giunta in attuazione delle prerogative statutarie, non sussiste alcun fondamento logico-giuridico per attribuire al Consiglio la sospensione della loro esecuzione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della determinazione impugnata e assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese di lite sono state poste integralmente a carico dell’Unione Montana resistente, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, con dimidiazione in ragione della modesta complessità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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