Sanatoria muro di contenimento a confine e prova della datazione dell’abuso (TAR Piemonte n. 1011 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, l’onere di provare la datazione dell’abuso grava sul privato istante, ma il giudice amministrativo deve valutare il compendio documentale nel suo complesso e non può fondare il diniego su un singolo indizio. La presenza di un manufatto descritto come “muro di contenimento” in un atto pubblico non prova che lo stesso, nella conformazione oggetto di sanatoria, fosse già esistente e completato: occorre la dimostrazione che il muro svolgesse la propria funzione di contenimento del terrapieno retrostante. Ove il Regolamento edilizio comunale detti una disciplina speciale che ammette i muri di sostegno e di contenimento a confine entro l’altezza di tre metri, non è richiesto il previo assenso del proprietario confinante. La presentazione di un’istanza di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, formulata con espressa riserva, non integra acquiescenza al diniego di sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato nel Comune di Brossasco, hanno presentato istanza di accertamento di conformità per un muro realizzato sul confine del lotto in difformità dal permesso di costruire. La Commissione Igienico Edilizia si era espressa favorevolmente alla sanatoria, ma subordinandola alla produzione dell’assenso del confinante, redatto in forma pubblica, registrato e trascritto.

Dopo il ricorso avverso tale determinazione, il Comune ha comunicato i motivi ostativi e poi ha denegato la sanatoria, ritenendo il muro completato nel 2010, escludendo l’applicabilità della norma speciale del Regolamento edilizio sul confine e negando l’operatività del principio di prevenzione. Gli interessati hanno impugnato il diniego con motivi aggiunti. Nelle more, il Comune ha accolto la domanda di fiscalizzazione dell’opera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la vicenda integralmente regolata dal successivo diniego di sanatoria, impugnato con i motivi aggiunti.

È stata respinta l’eccezione comunale di improcedibilità dell’impugnativa: l’istanza di fiscalizzazione, accolta nelle more, era stata proposta con espressa riserva di impugnazione degli atti del procedimento di sanatoria e non poteva quindi valere come acquiescenza. Il Tribunale ha escluso qualsiasi incompatibilità tra la coltivazione del giudizio e l’impulso al procedimento di fiscalizzazione, avviato in via subordinata e a fini cautelativi. È stata altresì respinta l’istanza di prova testimoniale ex art. 63, comma 3, c.p.a., risultando sufficienti gli atti depositati.

Nel merito, il Collegio ha qualificato il manufatto come muro di contenimento del terrapieno su cui insiste una strada, in difformità dal permesso di costruire che prevedeva un semplice muro di recinzione, con il sottostante riempimento e la pavimentazione quali elementi inscindibili dell’opera.

Il Tribunale ha confermato che l’onere della prova sulla datazione degli abusi grava sul privato istante, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 10136 del 2025. Ha però ritenuto non probante, per il Comune, il mero riferimento al “muro di contenimento” contenuto nell’atto pubblico di compravendita: occorreva dimostrare che il muro svolgesse già la propria funzione di contenimento. Le fatture del luglio 2011 relative ai lavori stradali, implicanti il riempimento del terrapieno, hanno smentito la datazione al 2010 sostenuta dall’amministrazione.

Accertata la collocazione temporale delle opere, è risultata applicabile la disciplina speciale del Regolamento edilizio che ammette i muri di contenimento a confine entro tre metri, senza richiedere l’assenso del confinante. La prima censura è stata accolta e le residue dichiarate assorbite, con annullamento del diniego ai fini del riesame e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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