Rimborso del pedaggio autostradale e discrezionalità tecnica dell’ART (TAR Piemonte n. 1009 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso del pedaggio autostradale, in presenza di cantieri o di traffico bloccato, non integra né un risarcimento da fatto illecito né un indennizzo da fatto lecito, ma uno strumento di riequilibrio del sinallagma negoziale, fondato sul principio di causalità negli spostamenti di ricchezza. Esso trova idonea base legale nell’art. 37, comma 2, lett. e), del D.L. n. 201/2011, che consente all’ART di definire il contenuto minimo dei diritti degli utenti anche di natura non risarcitoria, e non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., difettando il carattere autoritativo della prestazione. Nel sindacare le scelte di regolazione dell’Autorità, il giudice amministrativo esercita un controllo di ragionevolezza tecnica, senza sostituire la propria valutazione a quella riservata al regolatore, alla luce della discrezionalità tecnica elevata e della consistente attività istruttoria svolta. È legittimo differire l’applicazione delle misure a date fisse, quando l’effettività dei diritti degli utenti prevalga sull’incertezza del recepimento convenzionale.

Il Fatto

Una società concessionaria di un tronco autostradale impugnava, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 132/2024 e l’Allegato A, recanti le misure sul contenuto minimo dei diritti degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali. Deduceva l’irrealizzabilità delle misure entro i termini imposti, l’impossibilità di adempiere senza l’attività di terzi, l’illegittimità delle misure su informazione, reclami e rimborso, e l’assenza di considerazione dei costi nel rapporto concessorio.

Con ricorso per motivi aggiunti la concessionaria impugnava anche la successiva delibera n. 211/2025, che ha disciplinato il meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura. L’ART, costituita in giudizio, resisteva chiedendo il rigetto. Il Tribunale respingeva l’istanza di rinvio e riunione e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da un inquadramento dell’attività di regolazione dell’ART nel settore autostradale, funzionale a simulare dinamiche concorrenziali in un mercato non pienamente liberalizzato. Il potere esercitato è connotato da discrezionalità tecnica elevata, con la conseguenza che il sindacato giudiziale assume la forma di un controllo di ragionevolezza tecnica, non sostitutivo, e che deve tener conto del materiale istruttorio acquisito nel procedimento. Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 757 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 720 del 2023.

Quanto ai motivi sul ricorso introduttivo, il Collegio osserva che l’obbligo di motivazione resta dequotato a fronte dei più pregnanti obblighi di consultazione e contraddittorio, che nella specie risultano ampiamente soddisfatti. Le contestazioni circa il grado di dettaglio delle informazioni e i costi di implementazione non colgono nel segno: i tempi di percorrenza possono essere acquisiti anche tramite provider esterni o dai dati di pedaggio, senza necessità di investimenti proprietari, e la distinzione tra traffico leggero e pesante si risolve nel raggruppamento per classi di pedaggio già in uso. Il sistema tariffario contempla fisiologicamente la riconoscibilità in tariffa dei costi, ma non impone alcun automatismo di revisione contrattuale, restando la gestione della concessione un contratto di impresa con margine di rischio.

Le censure sull’attuazione tramite soggetti terzi e sulle tempistiche dell’app unica sono respinte, poiché le misure richiedono dati già nella disponibilità dei concessionari e l’operatività di un’applicazione di comparto risulta già attivata, senza necessità di iter autorizzatori o modifiche del piano economico-finanziario. La misura sul rimborso contenuta nella delibera n. 132/2024 ha carattere meramente programmatico e difetta di lesività, essendo la disciplina compiuta introdotta solo con la delibera n. 211/2025.

Sui motivi aggiunti, il Tribunale affronta il nodo centrale della base legale del rimborso. La Misura 8-bis non delinea una fattispecie risarcitoria né indennitaria, ma uno strumento di riequilibrio del sinallagma, connotato dalla mera restituzione di somme già corrisposte dall’utente. Ne deriva che l’ART poteva prescindere dall’esistenza di un coefficiente di imputazione soggettiva e che non sussiste violazione della riserva di legge, difettando il carattere autoritativo della prestazione. Quanto alla misura sul traffico bloccato, il concessionario può adottare provvedimenti di limitazione dell’accesso ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, gestendo così le conseguenze pregiudizievoli.

Il Collegio ritiene quindi ragionevoli le scelte tecniche dell’ART sulla metodologia di calcolo, sulle soglie di ritardo e sulle tempistiche di attuazione, nonché non duplicative le misure rispetto al meccanismo premi/penalità, la cui applicazione è differita. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti nel loro complesso, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *