Ottemperanza per mancato pagamento del credito del docente dopo il termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3665 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente tale termine senza che siano stati effettuati pagamenti, anche parziali, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La nomina anticipata del commissario, con facoltà di delega, risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela, gravando l’adempimento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico per il servizio prestato quale insegnante di sostegno, condannando l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, con interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento nel termine di 120 giorni previsto dalla legge. La ricorrente chiedeva quindi che fosse dichiarata l’inottemperanza e che fosse ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento. La documentazione versata in atti ha confermato l’assenza di pagamenti, anche parziali, e la costituzione in giudizio dell’amministrazione, avvenuta con memoria di stile, non ha fornito elementi per contestare il credito nell’an o nel quantum.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. In caso di ulteriore inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione.
La decisione conferma l’orientamento per cui, in presenza di un titolo esecutivo non contestato e scaduto il termine di legge, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, che non si limita a un ordine ma predispone direttamente lo strumento per garantire l’effettiva soddisfazione del creditore, anche attraverso la nomina anticipata del commissario.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi Euro 800,00, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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