Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 34 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione provveda al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza da eseguire dopo l’instaurazione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è sopravvenuto e l’interesse della parte ricorrente è stato soddisfatto solo in corso di causa.
Il Fatto
La ricorrente, già risultata vittoriosa nel giudizio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, che aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione di determinate somme, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 399/2023.
Costituitosi il Ministero resistente, alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione aveva nel frattempo provveduto al pagamento delle somme spettanti, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’intervenuto pagamento delle somme dovute aveva determinato il venire meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso e piena realizzazione della pretesa della ricorrente.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di situazione nella quale il provvedimento favorevole sopravvenuto rende inutile ogni ulteriore decisione sul merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione. Tale scelta è stata motivata considerando che il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente è avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, così da far ritenere l’Amministrazione responsabile dell’80 inutile contenzioso generato dalla sua precedente inerzia.
Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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