Accesso agli atti e diniego generico: illegittimo il no dell’ASL (TAR Piemonte n. 1003 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è generica l’istanza di accesso agli atti che individui i documenti detenuti dall’amministrazione senza riportarne gli estremi di data e protocollo, quando l’interessato non possa averne piena conoscenza. È sufficiente che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di comprendere la portata e il contenuto della richiesta e di selezionare i documenti ai quali l’istante ha interesse. Il nesso strumentale tra documentazione richiesta ed esigenza dell’istante non può essere escluso quando è la stessa amministrazione ad aver motivato un proprio provvedimento richiamando le interlocuzioni e le indicazioni scritte dei funzionari regionali competenti. Il diniego fondato su tale qualificazione è illegittimo e va annullato, con conseguente condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante estrazione di copia.

Il Fatto

La ricorrente è una fondazione autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero, accreditata ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 ed erogante prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale. Con deliberazioni del 2020 e del 2021 la Giunta regionale aveva previsto la copertura dei costi del rinnovo contrattuale del personale non medico, mediante acconto del 50% dei maggiori oneri; nel 2021 la Regione aveva assegnato alla ASL un importo riferibile alla fondazione a titolo di acconto.

In sede di liquidazione del corrispettivo di luglio 2025, l’Azienda sanitaria ha trattenuto tale importo in pretesa compensazione. Interpellata, l’ASL ha comunicato di aver applicato la modalità di registrazione contabile indicata per iscritto dai funzionari regionali nel 2021 e di aver confermato la compensazione, salvo diversa disposizione scritta della Regione. La fondazione ha allora chiesto copia del documento dei funzionari regionali e di ogni corrispondenza intercorsa tra ASL e Regione sul tema. L’ASL ha negato l’accesso, qualificando l’istanza come generica ed esplorativa e ritenendo non rinvenibile il nesso strumentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza, che si fonda su un interesse attuale e concreto della fondazione alla conoscenza delle comunicazioni intercorse tra Regione e Azienda sanitaria: non è, pertanto, meramente esplorativa. La fondazione ha interesse a verificare la motivazione e le direttive regionali cui l’ASL ha dichiarato di essersi attenuta per operare la trattenuta.

Il Tribunale enuncia il criterio di valutazione della genericità. Non è generica una richiesta che individui i documenti detenuti dall’amministrazione senza riportarne gli estremi di data e protocollo, ove l’interessato non possa averne conoscenza piena. È sufficiente che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di comprendere la portata e il contenuto della richiesta e di selezionare i documenti ai quali l’istante ha interesse ad accedere. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, sez. II-bis, n. 15819 del 2023 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 876 del 2023.

Il percorso argomentativo valorizza un elemento dirimente di segno opposto rispetto alle difese dell’amministrazione. È stata la stessa ASL a motivare la decurtazione del corrispettivo sulla base delle interlocuzioni con i dirigenti regionali competenti e della modalità di registrazione contabile indicata per iscritto dai funzionari regionali nel 2021. La richiesta di accesso, dunque, non si dirige verso un complesso indefinito di atti, ma verso la documentazione che la stessa amministrazione ha individuato a fondamento della propria condotta.

Da ciò discende l’illegittimità del diniego, che viene annullato. Il Tribunale condanna l’ASL a consentire l’accesso mediante estrazione di copia ai documenti richiesti con l’istanza e al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge. La regola sostanziale sul nesso strumentale e quella processuale sulla soccombenza operano in modo coordinato, chiudendo il giudizio con l’accoglimento integrale della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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