Divieto detenzione armi illegittimo per soli richiami vietati caccia (TAR Calabria n. 114 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi e munizioni, l’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 157/1992 ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 10 T.U.L.P.S. e individua la sola reazione sanzionatoria dell’ordinamento all’esercizio venatorio con richiami vietati punito dall’art. 30, comma 1, lett. h), della stessa legge. Ne segue che l’amministrazione non può applicare il divieto di detenzione e la revoca della licenza di porto di fucile in luogo della sospensione tipizzata, né può fondare la misura di polizia sulla semplice pendenza del procedimento penale o sull’oblazione, in assenza di condotte oggettivamente sintomatiche di inaffidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi e della recidiva espressamente richiesta dalla norma speciale. La contestazione del reato di caccia con ausilio di mezzi vietati non implica alcun uso delle armi e non può, di per sé sola, giustificare la compromissione del titolo abilitativo.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, veniva deferito all’Autorità giudiziaria penale per la violazione dell’art. 30, lett. h), della legge n. 157/1992, avendo esercitato l’attività venatoria con l’ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico. La Prefettura, prendendo atto del deferimento, disponeva a suo carico, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, sul presupposto che l’addebito incidesse negativamente sull’affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi.
Con successivo decreto il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia, condividendo le ragioni del provvedimento prefettizio. Il procedimento penale veniva definito in fase di indagini preliminari con l’archiviazione, essendosi estinto il reato per intervenuta oblazione. Il destinatario impugnava i due provvedimenti davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare per sola carenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso esaminando l’assorbente censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 32 della legge n. 157/1992. Il ragionamento muove dal rapporto tra disciplina generale e norma speciale: l’art. 10 T.U.L.P.S. consente la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso, ma l’art. 32 della legge sulla caccia individua una fattispecie speciale che deroga alla disposizione generale.
Su questa base il TAR richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il consolidato orientamento della Sezione, secondo cui solo la norma speciale può essere applicata e non già l’art. 10 T.U.L.P.S.. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia è consentita nei casi previsti dall’art. 30, comma 1, lett. a), b), d) ed i) e, per i fatti di cui alle lett. f), g) ed h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Il Collegio osserva che, per la fattispecie in esame, la misura era possibile solo in presenza di una condanna definitiva o dell’oblazione e della recidiva. Nella specie l’addebito riguardava esclusivamente l’esercizio della caccia con richiami vietati, condotta che non implica l’uso delle armi e che non è sintomatica di inaffidabilità nel loro impiego.
Il Tribunale rileva inoltre che l’amministrazione avrebbe potuto applicare la sola sospensione tipizzata, che esaurisce la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito al potere discrezionale di andare oltre in assenza di ulteriori condotte. Non ricorrendo la recidiva, i provvedimenti risultano adottati in carenza di un presupposto essenziale e sono illegittimi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del divieto prefettizio e del conseguente decreto di revoca, e con condanna delle amministrazioni alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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