Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1501 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato da un titolo esecutivo di natura giudiziale, il giudice amministrativo ordina la completa esecuzione del decisum entro un termine assegnato d’ufficio. Il meccanismo dell’art. 114 cod. proc. amm. consente di graduare gli strumenti di tutela: alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione segue la nomina del Commissario ad acta, con funzioni sostitutive dell’attività dovuta. La condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. presuppone una valutazione di effettiva necessità e non consegue automaticamente all’accoglimento della domanda di ottemperanza, restando rimessa a una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione l’importo di euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori.
Il titolo, notificato in data 30.04.2025, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro in data 20.10.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme. Di qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta e di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa del ricorrente adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione intimata, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato e accolto.
In forza dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, con riguardo al contributo per la formazione del docente riconosciuto dal giudice del lavoro. L’ordine è stato corredato di un termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio ha poi regolato l’ipotesi di perdurante inerzia: decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora in un dirigente già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, con mandato da eseguirsi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, avvalendosi ove occorra della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già addetto al relativo ambito di spesa, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di condanna alle penalità di mora, il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere. L’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. resta comunque invocabile, su istanza della parte, in caso di inottemperanza protratta oltre i termini assegnati.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando gli importi in motivazione e disponendo la distrazione a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del codice del processo amministrativo.
Nota della Redazione
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