Permesso di soggiorno per integrazione minore e ritardi non addebitabili allo straniero (TAR Piemonte n. 1192 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di soggiorno per integrazione minore, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c-sexies, del d.P.R. n. 394/1999, il diniego dell’amministrazione è illegittimo quando il ritardo nel rilascio dei documenti richiesti, inclusi il passaporto e il parere del Tribunale per i minorenni, non sia addebitabile allo straniero. Questi, avendo posto in essere ogni attività in suo potere per assicurare il buon esito della procedura, non può subire le conseguenze dei ritardi delle autorità amministrative e giurisdizionali coinvolte. L’atto impugnato è pertanto affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento e obbligo dell’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con lo straniero.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, è entrato in Italia all’età di diciassette anni e ha avviato un percorso di disintossicazione e di inserimento, con affidamento al Servizio sociale Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino. Gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e il Comune ha chiesto al Tribunale per i minorenni la prosecuzione del percorso di integrazione.
Lo straniero ha poi richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione minore. A seguito della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, si è attivato per reperire i documenti mancanti, ma l’istanza è stata respinta dal Questore. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la censura di violazione degli artt. 5, commi 5 e 6, 19, 28 e 32 del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 1, 2, 10 e 13 della legge n. 47/2017 e delle pertinenti disposizioni del d.P.R. n. 394/1999, unitamente all’eccesso di potere dedotto. La questione centrale riguarda la valutazione dei presupposti per l’accesso al c.d. prosieguo amministrativo.
La norma di riferimento è l’art. 11, comma 1, lett. c-sexies, del d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il permesso è rilasciato previo decreto motivato del Tribunale per i minorenni, nei casi di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
Nel caso di specie l’istanza era stata respinta per la mancata produzione del passaporto e per l’assenza del provvedimento del Tribunale per i minorenni. Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che lo straniero ha chiesto e depositato il proprio passaporto, mentre il provvedimento del Tribunale per i minorenni è stato richiesto dal Comune di Torino, sollecitato dal legale dello straniero e poi rilasciato anche su sollecitazione del TAR. Gli atti dimostrano quindi che il ricorrente ha fatto tutto quanto in suo potere.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni ha affidato il minore al Servizio sociale, disponendo misure di sostegno finalizzate all’autonomia sino al compimento del ventunesimo anno di età. Per tale ragione era stato ordinato all’amministrazione di riesaminare la posizione dello straniero, ma l’ordine non è stato ottemperato. Il Collegio non può quindi che ribadire il difetto di istruttoria e di motivazione già accertato in sede cautelare.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione di riaprire il procedimento, in contraddittorio con lo straniero, concludendolo con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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