Revoca vincolata autorizzazione revisione veicoli per difetto requisiti responsabile tecnico (TAR Sicilia n. 2106 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli, disposta per il venir meno dei requisiti prescritti in capo al responsabile tecnico, costituisce atto vincolato di natura sanzionatoria e non atto di autotutela. Ne consegue che alla fattispecie non si applicano i canoni dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, né è invocabile il legittimo affidamento, il quale postula la originaria legittimità del titolo. L’assenza di gradazione sanzionatoria nelle violazioni dell’art. 9 del D.A. n. 2281/2014 esclude ogni valutazione di proporzionalità, restando la revoca l’unico esito previsto. Il provvedimento che prende atto della sostituzione del responsabile tecnico e consente la ripresa dell’attività costituisce mero atto di riattivazione della precedente autorizzazione, non nuova autorizzazione.

Il Fatto

La società ricorrente esercitava l’attività di revisione dei veicoli fino a 3,5 tonnellate in forza di un’autorizzazione rilasciata nel 2022. Nel novembre 2024 comunicava all’Amministrazione la sospensione dell’attività, in ragione di una rimodulazione del personale e nelle more della nomina di un nuovo responsabile tecnico. Nominato il nuovo responsabile, otteneva dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione il provvedimento che le consentiva di riprendere l’attività.

A seguito di una denunzia del precedente responsabile tecnico, l’Amministrazione avviava un procedimento di verifica dei requisiti e lo definiva con la revoca dell’autorizzazione, per non avere la società dimostrato che, nel periodo contestato, le mansioni di ispettore tecnico fossero svolte in forza di un regolare rapporto di lavoro. La società impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo il superamento delle criticità per effetto della nuova autorizzazione, la violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il difetto di proporzionalità e la lesione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento con cui la società era stata autorizzata a riprendere l’attività dopo la sostituzione dell’ispettore tecnico. Il TAR esclude che si tratti di una nuova autorizzazione: il provvedimento richiama l’autorizzazione n. 91 e il medesimo codice impresa, non reca alcuna attività istruttoria e si fonda sull’esito del sopralluogo del giugno 2022. Esso è dunque mero atto di riattivazione della precedente autorizzazione, una volta venuta meno la causa di sospensione.

Venuta meno tale premessa, cadono le censure sulla asserita adozione della revoca fuori dalle ipotesi dell’art. 28 del D.A. n. 2281/2014. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5, comma 1, lettera d) richiede la disponibilità di un soggetto con i requisiti di responsabile tecnico; l’art. 9 individua i soggetti designabili e impone che il responsabile svolga l’attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa, senza delega; gli artt. 5, comma 4, e 9, comma 7 sanzionano il mancato rispetto con il provvedimento interdittivo.

La società non ha documentato che il precedente responsabile fosse legato da uno dei rapporti previsti dal comma 3 dell’art. 9. Il modulo delle dichiarazioni sostitutive non attestava lo svolgimento esclusivo e continuativo delle funzioni; la documentazione dell’Amministrazione prova che, per tutto il periodo contestato, il precedente responsabile era lavoratore subordinato alle dipendenze di altra ditta e non era titolare di partita IVA, risultando oggettivamente impossibilitato a rendere prestazioni in regime di lavoro autonomo.

Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio esclude che la revoca sia ascrivibile agli atti di autotutela dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. Dal combinato disposto degli artt. 5, comma 4, 9, comma 7, e 28 del D.A. n. 2281/2014 emerge un atto vincolato di natura sanzionatoria, che l’Amministrazione è tenuta ad adottare al ricorrere delle circostanze previste. Non è quindi invocabile il legittimo affidamento, che presuppone l’originaria legittimità del titolo, rilasciato invece sull’indicazione di un responsabile tecnico inidoneo.

Neppure sussiste il dedotto difetto di proporzionalità: per le violazioni dell’art. 9 non è prevista alcuna gradazione sanzionatoria e il difetto dei requisiti è sanzionato esclusivamente con la revoca. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione del diverso esito della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *