Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e immissione in ruolo docenti (TAR Campania n. 1395 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando risulta dimostrato il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine indicato e dispone la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a essere destinataria di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale di appartenenza, con retrodatazione del rapporto ai fini giuridici ed economici, ordinando all’amministrazione di provvedere all’immissione in ruolo.
Deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna all’ottemperanza, il pagamento di quanto dovuto con accessori, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’eventuale ritardo. L’amministrazione si costituisce con atto di stile e il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel caso concreto risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., secondo la disciplina che riconosce alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali la natura di titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il passaggio in giudicato del provvedimento risulta documentato. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, disponendo la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Le spese di lite sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza.
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Nota della Redazione
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