Commissione di gara, collegio perfetto e soccorso istruttorio nell’analisi delle offerte (Cons. Stato n. 6645 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice delle gare d’appalto è un collegio perfetto che opera, nelle attività propriamente valutative, in pienezza della sua composizione, non essendo ammessa la delega a singoli membri o a sottocommissioni. Il principio è tuttavia temperato per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali, che possono essere svolte in assenza di taluno dei componenti purché, ex ante, siano suscettibili di verifica successiva da parte del plenum e, ex post, siano effettivamente acquisite alla valutazione collegiale in termini di controllo, condivisione e approvazione. La presenza in seduta non va intesa in senso esclusivamente fisico, equivalendo ad essa la partecipazione da remoto con i mezzi tecnologici consentiti. Il soccorso istruttorio è ammesso quando serve a chiarire il significato altrimenti ambiguo dell’offerta tecnica, senza modificarne il contenuto materiale, prevalendo la relazione tecnica sugli allegati solo in presenza di una effettiva discordanza.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura di gara per l’affidamento di un servizio sanitario, articolata in lotti territoriali, classificandosi al quinto posto nella graduatoria del lotto di interesse. Impugnava davanti al TAR Lazio gli esiti della gara, deducendo la violazione del principio del collegio perfetto, l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio in favore di alcuni concorrenti e l’erroneità dei punteggi attribuiti.
Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello, contestando in particolare che le sedute riservate di analisi e valutazione delle offerte si fossero svolte in assenza di un componente della commissione e che i verbali fossero stati sottoscritti anche dai commissari non presenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della commissione di gara come collegio perfetto, richiamando il proprio precedente Sez. V n. 6782 dell’11 ottobre 2021. In tale prospettiva, le attività propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni.
Il Collegio precisa però che il principio è temperato da esigenze di funzionalità. Non è indispensabile la piena collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate a refluire nella successiva valutazione dell’intero consesso. La deroga è subordinata a due condizioni: la possibilità, ex ante, di verifica a posteriori da parte del plenum e l’effettiva acquisizione, ex post, dell’attività alla valutazione collegiale.
Applicando tali principi, la Corte esclude che si sia in presenza di una delega sistematica a singoli componenti. Si tratta dell’episodica assenza a talune sedute di un commissario. Le sedute in questione avevano carattere istruttorio e non valutativo, e la commissione non si è mai spogliata in modo definitivo delle sue prerogative, essendo in grado di verificare e recepire le risultanze dell’analisi svolta in precedenza. La presenza da remoto, inoltre, equivale a quella fisica.
Quanto alla sottoscrizione dei verbali da parte di commissari assenti, il Collegio rileva che si tratta di verbali cumulativi, concernenti più sedute, talune delle quali tenutesi con la presenza di tutti i membri: la firma va quindi riferita alle sole sedute cui il commissario ha effettivamente partecipato. Le carenze relative a data e luogo della sottoscrizione attengono ad aspetti meramente estrinseci e non inficiano la valenza fidefacente dei verbali.
La Corte ritiene invece astrattamente fondate le censure sui criteri ID1, ID5 e su un’ulteriore indicazione, riconoscendo alla ricorrente ulteriori 1,29 punti. L’errore materiale dell’offerta tecnica era agevolmente evincibile ab interno e ab externo, sicché non sussisteva una effettiva discordanza tra relazione tecnica e allegati. Tale punteggio non basta però a colmare il divario dalla prima e dalla seconda classificata, con conseguente mancata utilità dell’accoglimento. Il soccorso istruttorio attivato verso la controinteressata è conforme al disciplinare di gara, avendo la correzione documentale attestato circostanze preesistenti. Infine, la Corte dichiara improcedibili i motivi divenuti inutili e i ricorsi incidentali, compensando le spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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