Acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e notifica ai comproprietari (TAR Campania n. 8560 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della corrispondente area di sedime è atto di accertamento di un effetto giuridico acquisitivo determinatosi ope legis al momento dell’inutile decorso del termine per demolire indicato nell’ordinanza. La mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari attiene alla fase di integrazione dell’efficacia e all’opponibilità dell’acquisto, non costituisce motivo di illegittimità dell’atto. L’individuazione dell’area oggetto di acquisizione può avvenire per relationem mediante il riferimento alla particella catastale, rinviando l’esatta delimitazione al successivo frazionamento. Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha acquisito al proprio patrimonio un immobile abusivamente realizzato e la relativa area di sedime. L’atto consegue all’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 21 ottobre 2004, n. 158. Dopo quell’ordine la ricorrente aveva presentato più istanze di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, rigettate con provvedimento dell’8 ottobre 2015. Il diniego è stato confermato dal TAR Campania con la sentenza dell’8 ottobre 2019, n. 4752, e la relativa impugnazione è stata respinta dal Consiglio di Stato con la sentenza del 16 ottobre 2023, n. 10159.

Davanti al TAR la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’acquisizione per essere stata adottata in pendenza dell’appello avverso i dinieghi di condono, per difetto di notifica agli altri comproprietari, per l’indicazione solo generica dell’area, per carenza di istruttoria e motivazione, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per omessa comparazione degli interessi. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. L’acquisizione non è espressione di una scelta discrezionale, ma accertamento di un effetto acquisitivo ope legis già prodottosi con il decorso inutile del termine per demolire. Si tratta della sanzione specifica dell’illecito omissivo rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 16/2023.

Su questa base cade il motivo relativo alla mancata notifica agli altri comproprietari. L’omissione riguarda la fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento e l’opponibilità dell’acquisto, non la sua legittimità. Il provvedimento di diniego di sanatoria, che reca il conseguenziale ordine di demolizione, risulta peraltro notificato a tutti i proprietari dell’area, sicché l’inottemperanza è imputabile a ciascuno di essi pro quota.

Quanto all’individuazione dell’area di sedime, il Comune ha proceduto per relationem, attraverso il riferimento alla particella catastale su cui insiste l’opera. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il rinvio dell’esatta delimitazione dei mappali al successivo frazionamento non incide sulla legittimità dell’atto, perché l’accertamento ha mera efficacia dichiarativa ed è necessario per l’iscrizione nei registri immobiliari nel rispetto della continuità delle trascrizioni. La postergazione non produce effetti invalidanti, né allo stato si configura una concreta lesione patrimoniale (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 18 dicembre 2024, n. 10165).

Il Collegio esclude poi la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. L’atto di acquisizione, in quanto ricognitivo di un effetto già determinatosi ope legis, costituisce atto dovuto, con conseguente estraneità della disciplina dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e di ogni valutazione comparativa degli interessi.

Infine, quanto agli effetti del giudizio di appello, il rigetto delle istanze di condono non era stato sospeso, né era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. Il Comune si è dunque limitato a dare seguito all’inottemperanza di un ordine demolitorio pacifico in atti. La definitiva conferma è giunta con la sentenza del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2023, n. 10159, che ha consolidato con il giudicato gli effetti del rigetto delle istanze condonistiche. Il ricorso è quindi infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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