Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2107 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è titolo esecutivo che può trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è ammissibile quando risultino l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda nonché la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di subdelega, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 342/2025 aveva accertato il diritto e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di € 2.500,00 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione. Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni, l’Amministrazione era rimasta inerte. La decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della sentenza, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Su tali basi ha dichiarato il ricorso ammissibile.
Il Tribunale ha poi affermato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. La qualificazione del provvedimento come espressione di giurisdizione ordinaria non ne impedisce l’esecuzione davanti al giudice amministrativo, che opera quale giudice dell’attuazione del comando giudiziale.
Sul merito, la Corte ha rilevato che il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al comando contenuto nel giudicato ha quindi fondato l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, attribuendo al ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
In conformità alle richieste, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine, provvedendo entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto collegiale. Le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 550,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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