Cessazione della materia del contendere per proroga concessa in autotutela (TAR Sicilia n. 1895 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il ritiro in autotutela degli atti impugnati e la contestuale concessione del provvedimento richiesto dal ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia effettivamente rimosso gli atti pregiudizievoli e riconosciuto quanto domandato, non essendo sufficiente una mera condotta satisfattiva parziale. In presenza di richiesta concorde delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate, in coerenza con il principio dispositivo che governa la loro allocazione nei casi di definizione non contenziosa del rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, mediante Procedura Abilitativa Semplificata del 20 marzo 2023, l’assenso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale. Con nota del 18 settembre 2025 il Comune aveva negato la proroga dei termini di avvio e conclusione dei lavori richiesta ai sensi dell’art. 10-septies d.l. n. 21/2022; la successiva nota del 15 ottobre 2025 aveva confermato il diniego.
La società ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, e ha domandato l’accertamento dell’avvenuta proroga per effetto della comunicazione presentata nell’agosto 2025. Con ordinanza cautelare il Collegio ha dato atto della fondatezza della pretesa e ha fissato la trattazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dei due atti impugnati. Con lo stesso atto l’amministrazione ha concesso la proroga di 36 mesi ai sensi dell’art. 10-septies del d.l. n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, fissando la scadenza per l’ultimazione dei lavori al 18 marzo 2029.
La ricorrente ha pertanto dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha verificato che il ritiro in autotutela degli atti pregiudizievoli e la concessione della proroga richiesta hanno integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo.
Su questa base il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La norma consente tale declaratoria quando, per sopravvenuti motivi, il ricorso diviene improcedibile per difetto di interesse, evenienza che ricorre pienamente nel caso di specie per effetto della condotta satisfattiva dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, conformandosi alla richiesta concorde delle parti e valorizzando la definizione non contenziosa della vicenda. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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