Cessazione della materia del contendere nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per effetto del D.L. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13016 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introduce una disciplina speciale per gli anni 2015-2018 del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, prevedendo che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni predetti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della diagnosi e trattamento delle allergie, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, le linee guida del 6.10.2022 e la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022, con cui è stato approvato l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015. La ricorrente ha dedotto sia vizi di legittimità costituzionale delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, contestando il meccanismo del cosiddetto payback dei dispositivi medici.

Nel corso del giudizio, è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ridefinito la disciplina degli obblighi delle aziende fornitrici per il quadriennio 2015-2018, introducendo la possibilità di assolvere le obbligazioni con il versamento di una quota ridotta pari al 25% degli importi dovuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata in data 6 marzo 2026, ha documentato l’avvenuto pagamento del 25% della quota di ripiano originariamente dovuta, pari a euro 5.101,11, come risultante dalla quietanza versata in atti, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025. La Regione Piemonte ha altresì accertato l’avvenuto versamento con la determinazione dirigenziale n. 651 del 29 ottobre 2025, pubblicata sul sito internet istituzionale e depositata in atti, in conformità con la disposizione normativa sopravvenuta.

Il TAR ha quindi applicato la norma transitoria, osservando che l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La disposizione – che ha natura sostanziale e processuale insieme – definisce gli effetti del pagamento sul contenzioso pendente: l’accertamento regionale del versamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, si sia verificata la fattispecie prevista dal legislatore: la ricorrente ha versato la quota ridotta e la Regione Piemonte ha accertato l’avvenuto pagamento. Ne consegue che il giudizio è venuto meno, non per sopravvenuta carenza di interesse ma per effetto della nuova disciplina che ha integralmente ridefinito l’obbligazione, rendendo inutile la prosecuzione del processo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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