Ottemperanza per il bonus docente: obbligo del Ministero di eseguire il giudicato (TAR Lazio n. 13090 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine assegnato e nomina fin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. La mancata ottemperanza integra gli estremi per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e all’OIV dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020, con l’accredito di euro 500,00 nel borsellino elettronico. Rimasta inerte l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva depositando una memoria di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti utili. Secondo il Collegio, l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’amministrazione debitrice, sulla scorta del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001). Ne deriva che la pretesa della ricorrente doveva trovare accoglimento. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia serbata dall’amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente e non ottempera neppure ai giudicati del giudice ordinario, il TAR ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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