Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 847 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario, comprese quelle emesse dal giudice del lavoro, quando il titolo sia passato in giudicato e l’Amministrazione sia rimasta inadempiente. Ai fini dell’ammissibilità occorre che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’accertata inerzia dell’Amministrazione scolastica in un contenzioso divenuto seriale giustifica la nomina anticipata del commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in suo favore, in linea capitale e a titolo di interessi legali.

Il titolo, pubblicato il 21.03.2024, era stato notificato al Ministero e non era stato ottemperato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, che il Collegio reputa applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è stata contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Di conseguenza è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e con obbligo della ricorrente di segnalarne prontamente l’attivazione.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il carattere non isolato dell’inerzia, rilevando che l’inottemperanza del Ministero per i crediti dei docenti integra un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste ineseguite. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, per i provvedimenti di competenza.

Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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