Requisiti speciali e soccorso istruttorio processuale nell’esclusione dall’appalto (TAR Campania n. 2544 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la comprova dei requisiti speciali di partecipazione deve essere fornita in modo completo già in sede di gara. La stazione appaltante è tenuta a escludere il concorrente che non dimostri il possesso del requisito idoneativo prescritto dal disciplinare. Il soccorso istruttorio processuale opera in via residuale, per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale, e non può atteggiarsi a rimessione in termini per la produzione di documentazione nuova. Il giudice amministrativo, accertata la carenza del requisito, annulla l’aggiudicazione e dispone lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo graduato.
Il Fatto
La società ricorrente, collocatasi al secondo posto nella procedura aperta indetta dall’Ente Autonomo Volturno per l’affidamento del servizio di vigilanza armata con unità cinofile, impugna il provvedimento di aggiudicazione reso in favore della controinteressata. Deduce sei motivi: carenza di un requisito speciale di partecipazione, erronea attribuzione di punteggi tecnici e omessa valutazione di illeciti professionali.
Alla domanda di annullamento la ricorrente affianca istanze risarcitorie in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, o per equivalente in via gradata. La contestazione centrale riguarda la disponibilità delle sei unità cinofile richieste dal disciplinare di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per primo il motivo attinente al requisito speciale. L’art. 10 del disciplinare, paragrafo a), lettera F), pretende almeno sei unità cinofile dedicate al servizio, con elenco nominativo delle guardie giurate, patente di cinofilo, certificati di addestramento dei cani e iscrizione ad associazione cinofila riconosciuta. L’art. 27 del disciplinare collega l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti.
La documentazione prodotta in gara dalla controinteressata è incompleta. Solo cinque posizioni sono abbinate a un cane; le patenti di cinofilo sono presenti per due unità; i certificati di addestramento riguardano due unità; i certificati di iscrizione ad associazione cinofila sono del tutto assenti. I decreti questorili con autorizzazione all’unità cinofila non sanano la carenza: l’art. 3.g.3 dell’allegato D del d.m. n. 269/2010, comma 7, esclude che la sola annotazione sull’autorizzazione prefettizia consenta l’impiego delle unità cinofile in mancanza degli adempimenti attestanti la qualificazione professionale di conduttore e cane.
È infondata la tesi della controinteressata secondo cui una delle posizioni sarebbe stata indicata per errore materiale in luogo di altra unità in organico. Le restanti posizioni rimangono carenti degli elementi di qualificazione, e la pretesa integrazione postuma costituirebbe inammissibile soccorso istruttorio processuale. Quest’ultimo è ammesso solo quando il giudice verifichi che la stazione appaltante non sia intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta a fare, ed è escluso per elementi attinenti all’offerta, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 (richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 6961/2024).
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 10 del disciplinare, con assorbimento delle censure di minor impatto, stante l’espressa graduazione dei motivi da parte della ricorrente. La domanda di inefficacia del contratto è rigettata per mancata dimostrazione della stipula, con correlativa inammissibilità delle connesse istanze risarcitorie ai sensi dell’art. 124 c.p.a. Le spese sono poste a carico dell’ente soccombente.
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Nota della Redazione
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