Ordine di demolizione e avviso ex art 7 legge 241 1990 (TAR Sicilia n. 1864 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio costituisce atto dovuto e vincolato, sicché il mancato avviso di avvio del procedimento non assume rilievo quando sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’eventuale errore nella indicazione dell’estensione dell’opera abusiva non incide sulla legittimità dell’ordine, non essendone impedita l’identificazione, né rileva la presenza o l’assenza di un vincolo idrogeologico sull’area. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordine va rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso: il comproprietario dell’area risponde comunque a tale titolo, per il principio dell’accessione.

Il Fatto

Il Comune di Palermo ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di più opere edilizie realizzate su un terreno in assenza di titolo: un immobile di circa 210 mq, una struttura in muratura di circa 45 mq, una tettoia di circa 25 mq e un locale di circa 20 mq. Destinatari dell’ordine sono il committente delle opere, una comproprietaria dell’area e una ulteriore soggetta indicata come committente.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di istruttoria e l’errata misurazione dell’immobile, l’insussistenza di vincoli idrogeologici sull’area e il difetto di motivazione circa la posizione dei destinatari. Il Comune si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordinanza di demolizione: per giurisprudenza consolidata essa è atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che il vizio procedurale non può assumere rilievo quando l’apporto del privato non avrebbe potuto modificare l’esito. Richiamando Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2026, n. 8299, il TAR osserva che gli elementi che i ricorrenti avrebbero voluto introdurre nel procedimento si riducono a una diversa estensione dell’immobile, circostanza priva di incidenza sull’esito.

Quanto alla dedotta errata misurazione, il Tribunale rileva che la diversa quadratura dell’edificio non è provata, non potendosi ritenere tale una visura catastale. In ogni caso l’eventuale errore non impedisce l’identificazione degli abusi, rimanendo incontestato che l’intero immobile è privo di titolo edilizio.

La censura relativa all’assenza di vincolo idrogeologico è respinta perché l’ordine demolitorio è sufficientemente motivato con il solo riferimento all’assenza di permesso di costruire; la presenza o meno del vincolo non assume concreto rilievo ai fini di interesse.

Da ultimo, la questione delle qualità dei destinatari. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone di ingiungere la rimozione al proprietario e al responsabile dell’abuso. Quanto alla comproprietaria dell’area, il Tribunale osserva che la stessa, per il principio dell’accessione, risponde comunque a tale titolo delle opere ivi realizzate. L’assunto difensivo di non responsabilità è giudicato destituito di prova.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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