Dehor e visibilità delle vetrine: insindacabile la scelta del Comune (TAR Campania n. 1707 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Comune all’istanza di modifica del dehor assentito a un esercizio vicino non è illegittimo quando il pregiudizio alla visibilità delle vetrine del richiedente non risulti provato, essendo la struttura realizzata con pannelli trasparenti e collocata su via pedonale tale da non ostacolare l’esposizione commerciale. L’eventuale difformità del manufatto rispetto al titolo autorizzatorio configura un’occupazione sine titolo, non l’illegittimità del titolo né dei suoi rinnovi, con la conseguenza che l’autotutela resta subordinata all’accertamento di un interesse pubblico prevalente e alla valutazione dell’affidamento del titolare. Nel procedimento di modifica del titolo del terzo la posizione del richiedente è di interesse legittimo pretensivo, con la conseguente esclusione dell’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in piazza a Salerno nel quale esercita attività commerciale dal novembre 2021, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la sua istanza di modifica del dehor dell’esercizio vicino. Il gazebo, i tavolini e gli arredi lamentati impedirebbero la visibilità delle vetrine del proprio punto vendita.
Il ricorso introduttivo, proposto in origine come straordinario al Capo dello Stato e poi trasposto, ha censurato anche il titolo autorizzatorio originario e i suoi rinnovi. Due successivi atti per motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alle proroghe annuali dell’autorizzazione stessa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che i provvedimenti di rinnovo, rilasciati per periodi annuali, sono stati superati dal nuovo atto del 13.01.2025, efficace fino al 31.12.2025. Ne ha tratto l’improcedibilità dell’impugnazione dell’autorizzazione originaria e dei primi motivi aggiunti.
Nel merito, la doglianza è stata dichiarata infondata. Dagli accertamenti della Polizia Municipale e degli organi tecnici emerge che la struttura è dotata di ombrellone pensile e pannelli frangivento trasparenti che non ostacolano la visibilità, e che la parziale copertura di una sola vetrina, percepibile da un’unica angolazione, è riconducibile all’uso autorizzato di tavolini e sedie limitato al periodo emergenziale.
Il Collegio ha richiamato il principio espresso dal CGARS n. 447/2025 del 09.06.2025: la mancata osservanza delle prescrizioni del titolo non ne determina l’illegittimità, ma rende illegittima la costruzione come realizzata, con la conseguenza che l’uso distorto del titolo integra un’occupazione sine titolo e non un vizio del titolo o dei rinnovi. Ne deriva l’immotivatezza di un eventuale intervento in autotutela, che ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 avrebbe richiesto la motivazione sull’interesse pubblico, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e di Cons. Stato, Sez. IV, n. 7370/2024.
Quanto ai vizi procedimentali, il Tribunale ha escluso la configurabilità di un diritto soggettivo alla modifica in autotutela del titolo del terzo, ravvisando un mero interesse legittimo pretensivo, il cui soddisfacimento andrebbe a danno del controinteressato. Da qui il rigetto della censura sul mancato preavviso di rigetto. Il Collegio ha inoltre escluso la falsa rappresentazione dei fatti da parte della controinteressata, ravvisando anzi una posizione affidante, e ha ribadito la natura ordinatoria e non perentoria del termine per la domanda di rinnovo, richiamando la propria sentenza n. 400 del 27.02.2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 5335/2024.
Nota della Redazione
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