Astreinte negata per crisi di finanza pubblica nel giudicato sulla Carta docente (TAR Campania n. 1481 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica. L’Adunanza Plenaria n. 15/2014 ha chiarito che il giudice deve verificare non solo la manifesta iniquità, ma anche la sussistenza di altre ragioni ostative, avuto riguardo alla specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono, in concreto, una ragione ostativa idonea a giustificare il rigetto dell’astreinte. Resta fermo l’obbligo di esecuzione del giudicato, che il giudice assicura mediante termine e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario le aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e passata in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato, di condannare l’Amministrazione al pagamento delle somme, di assegnare un termine e di nominare un commissario ad acta. Ha inoltre domandato la condanna al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Nel merito, le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione e l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, in applicazione dell’onere probatorio dell’adempimento. Il ricorso è quindi accolto: è ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte a dare completa ed esatta esecuzione al titolo. Il commissario dovrà anche procedere all’allocazione in bilancio della somma, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Sulla domanda di astreinte, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nello scrutinio delle esimenti e nella determinazione dell’importo.

Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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