La CILA non richiede il controllo sulla legittimazione soggettiva, questione rimessa al giudice ordinario (TAR Puglia n. 172 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La CILA, quale titolo abilitativo general-residuale degli interventi edilizi, appartiene al genus della liberalizzazione delle attività private e non innesta un procedimento di controllo specifico sull’intervento. Ne consegue che l’amministrazione non è tenuta a verificare la legittimazione soggettiva del privato a realizzare l’opera: l’eventuale difetto di titolarità sull’immobile, anche riguardo alle parti comuni condominiali, costituisce questione di esclusiva rilevanza privatistica, da far valere dinanzi al giudice ordinario. Il silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990 è applicabile al parere della Soprintendenza richiesto dal Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, sicché l’inerzia dell’organo di tutela determina l’acquisizione dell’assenso. I dati catastali non costituiscono fonte di prova certa della situazione di fatto, avendo mero valore indiziario, e possono essere superati da elementi indiziari dotati di data certa.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità immobiliari site in un condominio impugnavano le note con cui il Comune aveva riscontrato negativamente una diffida concernente i lavori avviati dalla società controinteressata in forza di una CILA presentata nel 2016 e successivamente integrata. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, il difetto di legittimazione della società per l’esecuzione di interventi su parti comuni in assenza del consenso condominiale, la mancanza del parere della Soprintendenza e la violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore in relazione alla destinazione d’uso dei locali. Con motivi aggiunti, proposti a distanza di anni, censuravano altresì il silenzio serbato dal Comune su una successiva istanza di verifica e il parere favorevole reso nel frattempo dalla Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’istanza di rinvio avanzata in prossimità dell’udienza a seguito del deposito dei motivi aggiunti. Richiamato il principio per cui il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale e richiede una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, ha escluso la sussistenza di tale nesso con il giudizio principale, vertendo i motivi aggiunti su una fase procedimentale nuova e successiva, con oggetti e temi giuridici ulteriori. Ha pertanto disposto la separazione del giudizio e l’immediata decisione del ricorso introduttivo.
Nel merito, ha respinto la tesi del difetto di legittimazione della società a presentare la CILA. Richiamando un precedente del Consiglio di Stato, ha osservato che la CILA non è un provvedimento autorizzativo ma una comunicazione privata di un’attività liberalizzata: non essendo previsto un controllo sulla legittimazione del dichiarante, l’eventuale lesione dei diritti dei condomini si risolve in una questione civilistica rimessa al giudice ordinario.
Quanto all’omesso parere della Soprintendenza, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990. Poiché il parere era stato richiesto dal Comune nell’ambito dei propri poteri di controllo sull’attività edilizia, l’inerzia dell’organo di tutela per oltre centoventi giorni dalla richiesta equivaleva all’acquisizione dell’assenso. Neppure rilevavano la successiva richiesta di chiarimenti o il parere favorevole del 2021, essendo ormai maturato il silenzio-assenso nel 2017.
Infine, il Collegio ha giudicato infondato il motivo relativo alla destinazione d’uso dei locali. Ha valorizzato l’autorizzazione commerciale del 1975 e l’atto notarile di vendita, che documentavano il collegamento tra i due locali e la destinazione commerciale di una porzione in epoca anteriore al 1983, superando la rappresentazione catastale, alla quale la giurisprudenza riconosce solo valore indiziario. Ha conseguentemente escluso vizi nei provvedimenti impugnati e rigettato il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.