Trasferimento interprovinciale di laboratori: cumulo tra autorizzazione regionale e requisiti territoriali (TAR Sicilia n. 1923 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento interprovinciale di una struttura sanitaria accreditata è disciplinato congiuntamente dall’art. 25, comma 2, l.r. Sicilia n. 19/2005, per la procedura autorizzatoria e il trasferimento del budget tra aggregati provinciali, e dall’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, per i requisiti di insediamento nel territorio di destinazione. L’apertura di un punto di accesso aggregato a un laboratorio centralizzato resta soggetta al limite di distanza di dieci chilometri da altri laboratori pubblici o privati, ricavabile dall’art. 9 del medesimo D.A.. L’autorizzazione al trasferimento presuppone una previa ricognizione delle aree disagiate e zone carenti, non surrogabile da integrazioni postume della motivazione in giudizio. I procedimenti di trasferimento del laboratorio e di trasformazione in punto di accesso sono distinti e non possono essere trattati in un’unica sequenza.
Il Fatto
Due società titolari di laboratori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, operanti nel Comune di Vittoria, impugnano la sequenza di atti che ha consentito a un laboratorio facente capo a una struttura societaria di trasferirsi dalla sede di Licata, nel territorio dell’ASP di Agrigento, a Vittoria, nel territorio dell’ASP di Ragusa, quale punto di accesso aggregato a un consorzio di laboratori.
Gli atti impugnati comprendono le note dell’ASP di Ragusa, il nulla osta dell’ASP di Agrigento e l’autorizzazione dell’Assessorato regionale della salute, cui si aggiunge, con motivi aggiunti, la nota di subentro del punto di accesso nel consorzio. I ricorrenti deducono violazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, difetto di istruttoria, mancata individuazione di aree disagiate, violazione dei limiti di distanza e sovrapposizione di procedimenti distinti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che al caso si applichino congiuntamente l’art. 25, comma 2, l.r. n. 19/2005 e l’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, perché disciplinano aspetti diversi. Escludere la norma sostanziale consentirebbe all’operatore proveniente da altra ASP di derogare a requisiti territoriali vincolanti per gli operatori radicati nello stesso ambito, in violazione del principio di parità di trattamento. L’intervento di tre enti discende dal trasferimento del budget tra aggregati provinciali ed è conseguenza, non presupposto, dell’applicabilità di uno solo dei corpi normativi.
Quanto alla natura degli atti, la tesi dell’ASP di Agrigento sulla loro valenza di mera raccomandazione è sconfessata: la Corte di Giustizia ha riconosciuto agli Stati membri un ampio margine nella organizzazione dei sistemi sanitari, ammettendo restrizioni giustificate da ragioni imperative di interesse generale. I provvedimenti conservano quindi efficacia lesiva.
Sotto un primo profilo, la nota dell’ASP di Ragusa autorizza la struttura quale punto di accesso in violazione dei limiti di distanza. Il rispetto della distanza minima discende dall’art. 9 del D.A. n. 1933/2009, che attribuisce ai punti di accesso anche la funzione di punti prelievo. Il C.G.A.R.S. n. 463 del 2018 ha chiarito che è vietato istituire un punto prelievi se esiste un laboratorio a meno di dieci chilometri. La consulenza tecnica di parte, non contestata specificamente, prova la presenza di laboratori entro tale distanza.
Sotto un secondo profilo, manca la previa ricognizione delle aree disagiate e zone carenti richiesta dall’art. 8 del D.A. n. 1933/2009. Le difese dell’ASP di Ragusa, che richiamano la deficitaria capacità produttiva e la carenza di offerta sanitaria, costituiscono integrazione postuma della motivazione. Il C.G.A.R.S. n. 449 del 2018 impone la valutazione caso per caso, non surrogabile dall’inciso contenuto nella nota impugnata.
Sotto un terzo profilo, i procedimenti di trasferimento del laboratorio e di creazione del punto di accesso hanno presupposti diversi e non possono essere unificati. Le censure non inficiano invece gli atti dell’ASP di Agrigento, rispetto ai quali difetta l’interesse a dolersi della sufficienza dei laboratori nel territorio di provenienza. I ricorsi sono accolti verso gli atti dell’ASP di Ragusa e della Regione, con annullamento, e rigettati verso quelli dell’ASP di Agrigento; spese liquidate in euro 6.000,00, compensate verso l’ASP di Agrigento.
Nota della Redazione
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