Soglia di anomalia non conforme al metodo A per blocco unitario (TAR Sicilia n. 1919 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, che replica l’art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 nel testo novellato dal d.l. n. 32/2019, impone di accantonare come unica offerta — secondo il criterio del blocco unitario — le offerte recanti identico ribasso, anche quando si collocano all’interno delle ali e non solo a cavallo delle stesse. La clausola di chiusura della lett. a) prevale sull’avverbio “distintamente”, che governa la sola fase di calcolo delle medie sulle offerte intermedie. Il criterio c.d. assoluto, che conteggia distintamente le offerte di pari valore anche nell’accantonamento, falsa la soglia di anomalia ed è illegittimo in assenza di una norma di gara di contrario tenore. Il principio di invarianza dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023 non preclude il sindacato sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento di lavori, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. La gara si è svolta con il metodo telematico e la stazione appaltante ha proposto l’aggiudicazione in favore di altra impresa, con un ribasso inferiore di pochi millesimi alla soglia di anomalia fissata al 32,2377%.
La ricorrente ha sostenuto che la commissione, nel calcolo del 10% delle offerte da accantonare, avrebbe dovuto applicare il criterio del blocco unitario, accorpando le offerte di identico ribasso ricadenti nelle ali. Con il criterio corretto la soglia sarebbe scesa a un valore che le avrebbe consentito di risultare prima offerta non anomala. Dopo il diniego opposto a due istanze di riesame, ha impugnato l’aggiudicazione innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di tardività. L’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come sostituito dall’art. 209 d.lgs. n. 36/2023, àncora il dies a quo alla comunicazione dell’art. 90 o alla messa a disposizione degli atti ex art. 36. Solo il provvedimento di aggiudicazione è idoneo a ledere la sfera giuridica dei concorrenti: i verbali di gara sono meri atti presupposti, non autonomamente impugnabili.
È infondata anche l’eccezione di carenza di interesse. La ricorrente ha provato la prova di resistenza con un prospetto di calcolo su 245 offerte, confermato dall’istruttoria. La fede privilegiata del verbale ex art. 2700 cod. civ. copre il solo contenuto estrinseco e non la correttezza dell’attività amministrativa.
Il principio di invarianza dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023 non si estende alla fattispecie. Esso paralizza gli effetti riflessi sul numero dei partecipanti, non il controllo sulla corretta applicazione dei criteri matematici di calcolo delle medie e delle soglie. Precludere il sindacato urterebbe con gli artt. 24 e 113 Cost.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dall’art. 86 d.lgs. n. 163/2006 all’art. 121 d.P.R. n. 207/2010 sino al Metodo A. La clausola di accantonamento esteso è identica a quella su cui si è formato il principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2017. Il Collegio si discosta da C.g.a. n. 234/2026 e aderisce al blocco unitario, ribadendo la distinzione tra la fase di calcolo delle medie e quella di formazione delle ali. L’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non consente alla scheda informativa della piattaforma di derogare alla lex specialis.
Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con obbligo di rinnovare il calcolo della soglia. Nessuna declaratoria di inefficacia del contratto, non risultando la stipula. Spese compensate.
Nota della Redazione
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