Ottemperanza per la carta docente: il TAR ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4026 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione all’erogazione della carta docente costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nell’accogliere il ricorso, il TAR assegna all’Amministrazione il termine per ottemperare e nomina sin d’ora il commissario ad acta che, in caso di persistente inottemperanza, provvederà in via sostitutiva, potendo avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. La nomina anticipata del commissario risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela e di evitare un nuovo giudizio in caso di inadempimento.
Il Fatto
Una docente, in possesso di sentenza favorevole del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a metterla a disposizione, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge.
La ricorrente chiedeva quindi l’accoglimento del ricorso, la condanna dell’Amministrazione ad eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato. Premesso che la sentenza n. 677/2024 era stata notificata al Ministero in data 11 marzo 2025 ed era passata in giudicato, il Collegio verifica la rituale proposizione del ricorso, intervenuto dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale osserva che l’obbligo di conformarsi al giudicato non è stato adempiuto e che sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della domanda. Viene quindi disposta l’esecuzione della sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente pronuncia, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Al commissario è assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta di intervento della parte interessata per porre in essere tutti gli atti necessari, con facoltà di ricorrere ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta in considerazione della serialità delle questioni trattate, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo espressa nella pronuncia della Sezione VII n. 3221 del 24 aprile 2026. La condanna riguarda la rifusione delle spese di lite oltre agli accessori e al rimborso del contributo unificato, se versato.
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Nota della Redazione
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