Rigetto della SCIA e interventi su aree abusive (TAR Valle d’Aosta n. 29 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della S.C.I.A. edilizia è legittimo quando l’intervento segnalato insiste su un’area o su un manufatto già accertato come abusivo con provvedimenti amministrativi definitivi, ancorché non ancora ottemperati. Il regime delle tolleranze costruttive, di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 e alle corrispondenti disposizioni regionali, presuppone la sussistenza di un valido titolo abilitativo e non è invocabile per opere realizzate in totale assenza di esso, come un terrapieno avente funzione di muro di contenimento. L’obbligo di astensione del responsabile del procedimento per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, sorge solo in presenza di un interesse privato, concreto e personale del funzionario, tale da ingenerare un pericolo serio per l’imparzialità dell’azione amministrativa; la mera pendenza di giudizi civili o penali promossi dal privato nei confronti del funzionario non integra tale presupposto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare con area verde pertinenziale, presentavano una S.C.I.A. edilizia per la realizzazione di un impianto di irrigazione, ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. r), della legge regionale n. 11/1998. L’amministrazione comunale, all’esito dell’istruttoria, comunicava il divieto di prosecuzione dell’attività, rilevando che il prato oggetto dell’intervento risultava abusivamente modificato dalla presenza di un terrapieno/muro di sostegno, mai legittimato da alcun titolo. Non avendo i privati fornito integrazioni documentali, il Comune rigettava la S.C.I.A. con la nota impugnata, unitamente al precedente atto di divieto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha accertato che il terrapieno non era mai stato oggetto di alcun titolo abilitativo, né della concessione originaria né della variante del 1995. La sua natura di opera abusiva era stata già definitivamente accertata in plurimi giudizi, di cui il TAR richiama le sentenze n. 84/2002 e n. 141/2006, passate in giudicato, nonché la sentenza n. 43/2019, che aveva confermato la legittimità della diffida a ripristinare l’originario andamento del terreno.

Il Collegio ha escluso che la modifica del terreno potesse considerarsi una “lieve difformità”, trattandosi di un terrapieno di rilevanti dimensioni, con funzione di consolidamento, realizzato in assenza di titolo. Ha quindi precisato che il regime delle tolleranze costruttive presuppone interventi legittimamente assentiti e non può trovare applicazione in caso di opere abusive, come il muro di contenimento in questione. Da ciò deriva la legittimità del rigetto della S.C.I.A., non potendosi autorizzare interventi su aree o manufatti abusivi.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che l’obbligo di astensione per conflitto di interessi, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e della corrispondente norma regionale, presuppone un interesse privato, concreto e attuale del funzionario. La mera circostanza che il responsabile del procedimento fosse stato destinatario di una querela di falso e di una denuncia penale da parte dei ricorrenti non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di tale interesse, apparendo le iniziative giudiziarie pretestuose e strumentali rispetto alla legittima azione amministrativa.

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento di rigetto legittimo e ha condannato i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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