Ottemperanza al giudicato e onere probatorio del fatto estintivo (TAR Sicilia n. 1922 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, e dunque l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione non determina automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma la lascia priva della prova liberatoria. Il Commissario ad acta nominato per la protratta inottemperanza non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni, potendo delegare l’incarico a qualunque altro soggetto ritenuto idoneo e impiegare i capitoli di spesa disponibili.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 530/2025 pubblicata il 29 maggio 2025, era stato riconosciuto al ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2019/2020, con condanna del Ministero convenuto all’attribuzione della somma di Euro 500,00 oltre accessori.
Il ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato anche mediante nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente risulta fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, con decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che sia emersa l’integrale adempimento da parte dell’amministrazione.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. e afferma che i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché il ricorrente ha offerto la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
Tale prova non è stata fornita, perché l’amministrazione non si è costituita in giudizio. La mancata costituzione viene quindi valorizzata dal Collegio non in sé, ma come causa dell’assenza di prova contraria, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha perciò ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario.
La parte più significativa della motivazione riguarda i poteri del commissario. Il Collegio precisa che l’esercizio di tali poteri non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto incaricato all’interno dell’amministrazione di appartenenza, ben potendo essere nominato commissario un qualunque soggetto pubblico o privato con competenze adeguate. La delega può essere disposta anche a favore di dirigenti o funzionari di altro Dipartimento o Direzione, per evitare che le modifiche dell’assetto organizzativo interno costituiscano ulteriore motivo di ritardo. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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