Esecuzione del giudicato sulla Carta Docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1849 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente il diritto all’utilizzo della Carta Docenti per l’aggiornamento e la formazione professionale va eseguito dall’Amministrazione scolastica nel termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza e nomina, fin da ora, un commissario ad acta. La scelta di un dirigente della stessa Amministrazione resistente non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tanto più quando l’inadempimento era evitabile. Con la nomina si persegue anche la finalità di prevenire ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stato dichiarato il diritto della ricorrente — docente — ad usufruire della Carta Docenti per l’aggiornamento e la formazione, per tre anni scolastici, nella misura di Euro 500,00 per ciascuno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato conseguentemente condannato al riconoscimento e all’erogazione del beneficio.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione spontanea, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo ordinarsi il pagamento, anche a mezzo di commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal giudice del lavoro, è stata notificata ai fini esecutivi ed è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Su questo punto il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta oltre tale termine, il Collegio ha nominato fin da ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente di pari professionalità, il quale provvederà entro ulteriori 60 giorni. La scelta di attingere alle risorse interne della stessa Amministrazione è stata esplicitamente motivata anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.
Il Tribunale ha poi precisato che l’incarico di commissario costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Ha inoltre escluso ogni compenso per il commissario, richiamando il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e due propri precedenti (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246), sottolineando che il Ministero avrebbe già dovuto adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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