Obbligo di motivazione rafforzata nel diniego di autorizzazione paesaggistica per piscina pertinenziale (TAR Sicilia n. 1848 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. In area paesaggisticamente vincolata anche la realizzazione di un’opera di natura pertinenziale, quale una piscina, deve essere assistita dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e ss. cod. beni culturali, con la conseguenza che la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o come pertinenza non è dirimente. Il parere negativo deve essere sorretto da motivazione ampia e circostanziata, che dia conto delle ragioni di contrasto con i valori del vincolo, tenga conto delle osservazioni del privato e si confronti analiticamente con le deduzioni relative ad analoghi interventi già assentiti nella medesima area.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito nell’isola di Lipari, hanno presentato istanza alla Soprintendenza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione, nel giardino pertinenziale e in sostituzione di una preesistente aiola, di una piscina interrata destinata ad attività motoria. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, ritenendo che l’opera, per funzione e dimensioni, costituisse una nuova costruzione con impatto negativo sul paesaggio e sull’ambiente.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego con ricorso gerarchico all’Assessorato regionale, che lo ha rigettato confermando la valutazione della Soprintendenza. Hanno quindi proposto ricorso al TAR, deducendo l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, la violazione delle norme del piano paesistico delle Isole Eolie, la disparità di trattamento rispetto ad autorizzazioni rilasciate ai proprietari di fondi contigui per piscine ritenute più impattanti, e il difetto di motivazione degli atti negativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla pretesa natura pertinenziale della piscina. I ricorrenti invocano i principi fissati dal C.G.A.R.S. n. 926/2024, secondo cui le piscine pertinenziali, per le loro modeste dimensioni e profondità e per l’inidoneità a svolgere funzione autonoma, rientrerebbero in edilizia libera. La tesi non è accolta: l’art. 10, comma quinto, della l.r. n. 16/2016, nel dettare i requisiti delle piscine pertinenziali, fa salve le altre normative di settore, tra cui il codice dei beni culturali e del paesaggio.

In area paesaggisticamente vincolata, pertanto, anche l’opera pertinenziale deve essere assistita dall’autorizzazione paesaggistica, trovando applicazione gli artt. 146 e ss. cod. beni culturali. Lo stesso precedente richiamato dai ricorrenti conferma tale lettura, avendo il Consiglio chiarito che nella vicenda considerata non venivano in rilievo vincoli che «sarebbero stati ostativi, se assoluti; o (…) avrebbero postulato, se relativi, il n.o. dell’autorità preposta». La qualificazione pertinenziale o meno dell’opera diventa così un dato non dirimente, poiché oggetto del giudizio è il parere paesaggistico negativo, fondato non solo sulla valenza di nuova costruzione dell’intervento, ma sulla sua ritenuta incompatibilità paesaggistica.

Meritano invece parziale accoglimento il terzo e quarto motivo, relativi al difetto di motivazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il parere della Soprintendenza, pur espressione di discrezionalità tecnica, deve essere sempre sorretto da una motivazione ampia e circostanziata, dalla quale sia ricostruibile l’iter logico del percorso valutativo. In caso di diniego occorre esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e indicare quale accorgimento tecnico o modifica progettuale possa consentire il rilascio dell’autorizzazione. Non è sufficiente una motivazione fondata su generica incompatibilità o su formule stereotipate.

Nel caso di specie, i riferimenti al consumo di suolo, alla necessità di preservare gli elementi naturali e alla riduzione di permeabilità del terreno delineano solo un principio di motivazione. L’impianto argomentativo appare monco a fronte delle eccezioni specifiche dei ricorrenti, che hanno documentato come la Soprintendenza abbia assentito, in epoca non lontana, la realizzazione sul suolo confinante, nella medesima area vincolata, di due piscine di dimensioni e impatto visivo rilevanti.

Fronte a tale rilievo, l’Amministrazione si è limitata a richiamare la non identità delle situazioni, non sufficiente a rispondere alle perplessità manifestate. Era onere dell’Amministrazione fornire gli elementi rilevanti a differenziare le due situazioni dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico. Nemmeno può supplire il riferimento alla già intervenuta compromissione dell’area, posto che il diverso grado di compromissione non costituisce criterio differenziale idoneo a legittimare decisioni di segno opposto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e onere di rideterminazione motivata sull’istanza; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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