La mancata esecuzione del giudicato di annullamento legittima l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 10622 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza di annullamento passata in giudicato legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. L’obbligo conformativo derivante dalla pronuncia di annullamento impone all’amministrazione di riesaminare l’istanza e di adottare gli atti necessari a dare piena esecuzione al dictum, senza poter reiterare motivazioni già ritenute illegittime. In caso di perdurante inerzia, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta che, in sostituzione dell’amministrazione, dia esecuzione alla sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con titolo di studio conseguito in Romania, aveva ottenuto l’annullamento, con sentenza del TAR Lazio n. 2615/2025, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione che aveva nuovamente respinto l’istanza di riconoscimento delle qualifiche per le classi di concorso di sostegno. Il giudice aveva dichiarato la nullità del provvedimento per violazione di giudicato, avendo l’amministrazione reiterato la stessa motivazione già annullata con precedente sentenza. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione, omettendo di riconoscere la validità delle qualifiche professionali. Il ricorrente proponeva pertanto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 2615/2025 aveva annullato il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, con conseguente obbligo conformativo di riesaminare l’istanza e di procedere al riconoscimento della validità ed efficacia delle qualifiche professionali, come specificato nel dispositivo. L’inerzia dell’amministrazione, non costituita in giudizio, integrava gli estremi per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il Collegio ha assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della decisione, per ottemperare alla sentenza di cui in epigrafe. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, il quale avrebbe dovuto provvedere entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente, senza diritto al compenso e con potere di delega.

Il commissario avrebbe dovuto verificare l’avvenuto adempimento dell’amministrazione, anche in assenza di comunicazione, e riferire al Tribunale. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 con distrazione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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