Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1582 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Rispettato il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e in assenza di prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Ove sia decorso il termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. Il commissario ad acta va nominato sin d’ora e la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di euro 1.000,00.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione e il provvedimento è passato in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si è costituita resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Quanto all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la disposizione consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione per il caso deciso.
È stato ritenuto rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.
Il Collegio ha inoltre rilevato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni.
Il Collegio ha poi precisato che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
È stato infine nominato sin d’ora, senza compenso e con facoltà di delega, un commissario ad acta, con il compito di procedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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