Condono edilizio in zona vincolata: sanabili solo abusi minori con parere favorevole (TAR Sicilia n. 1526 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, idrogeologico o ambientale solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il divieto di incremento volumetrico in ambito paesaggistico riguarda ogni nuova edificazione produttiva di volume o superficie, intesi in senso ampio. Il carattere vincolato dei provvedimenti repressivi esclude l’obbligo di preavviso di rigetto e la comparazione con l’interesse privato. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, dopo il rigetto della sanatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha espresso parere contrario all’istanza di condono edilizio presentata per la chiusura di una veranda-terrazzo e la creazione di un piccolo deposito, con ordine di riduzione in pristino. Il manufatto ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’istanza di sanatoria era stata presentata ai sensi della legge n. 326/2003 in relazione a opere eseguite in data anteriore al 31 marzo 2003.

La ricorrente ha impugnato anche il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, il provvedimento del Comune che ha respinto la sanatoria, chiedendo in subordine la restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione versati. La questione arriva al giudice amministrativo per la verifica della sussistenza dei presupposti di sanabilità in zona vincolata dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa regionale di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di vincolo anteriore all’abuso, la sanatoria è ammessa solo al ricorrere congiunto delle quattro condizioni sopra indicate. Il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo costituisce presupposto indefettibile, poiché il potere della Soprintendenza è espressione di una valutazione tecnico-discrezionale insindacabile nel merito.

Nella specie difetta il requisito del parere favorevole e manca la riconducibilità dell’opera alle tipologie di minore rilevanza, poiché la chiusura della veranda comporta la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume paesaggisticamente intesi. Il Collegio esclude che la circolare assessoriale richiamata dalla Soprintendenza sia illegittima, chiarendo che essa non introduce un divieto assoluto di sanatoria ma ne delimita correttamente l’ambito applicativo.

Quanto alle censure procedurali, il carattere vincolato del provvedimento esclude la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e privato e rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il richiamo per relationem alla circolare soddisfa l’obbligo motivazionale ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Il Collegio esclude la formazione del silenzio-assenso, poiché l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono, e non il terzo. Quanto alla domanda restitutoria, il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008: quando il provvedimento di rigetto è divenuto definitivo, la controversia sulla ripetizione di oblazione e oneri concessori non involge l’esercizio di poteri autoritativi e spetta al giudice ordinario. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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