Rito PNRR accelerato anche per il contenzioso sulla fase esecutiva dell’appalto (TAR Sicilia n. 1528 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito accelerato di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022 si applica, per espressa previsione del suo quinto comma, “in ogni caso” a qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, comprese le fasi esecutive di un appalto già aggiudicato, con conseguente dimezzamento dei termini processuali diversi da quelli di notifica dell’atto introduttivo. La clausola “in ogni caso” opera come norma processuale speciale e prevale sulla regola generale dell’art. 32, primo comma, c.p.a., che imporrebbe il rito ordinario in caso di cumulo di domande soggette a riti diversi. Le controversie sull’adeguamento straordinario dei prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 involgono un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi alcun potere valutativo della stazione appaltante.

Il Fatto

Il ricorrente, consorzio interessato all’esecuzione di una commessa per la realizzazione di un’opera ferroviaria finanziata con risorse PNRR, ha impugnato l’Ordine di Servizio con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di compensazione, motivando il diniego con l’avvenuto accesso al Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili.

Il ricorso, dapprima proposto davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Sicilia dopo la declaratoria di incompetenza. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordine, l’accertamento del diritto all’adeguamento straordinario ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 e alla revisione prezzi ex art. 29 del D.L. n. 4/2022, nonché l’inserimento della clausola revisionale in convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali intimate. Ritenendo conforme alla disciplina vigente la ricostruzione della Difesa Erariale, secondo cui la gestione della commessa spetta alla stazione appaltante e non al Commissario straordinario, il Tribunale esclude il difetto di legittimazione e dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di tali amministrazioni.

In secondo luogo il Collegio affronta la questione di giurisdizione sui primi due motivi, involgenti l’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. Richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione depositata il 12/02/2026, il Tribunale rileva che il meccanismo di adeguamento opera direttamente ex lege e che la pretesa assume la consistenza di un diritto soggettivo all’adeguamento prezzi. Non ravvisando margini per una diversa esegesi, il Collegio accerta il difetto di giurisdizione limitatamente ai primi due motivi.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale esamina l’eccezione di inammissibilità per tardività della riassunzione. La questione si incentra sull’applicabilità del rito speciale dell’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022. Il Collegio ritiene che la locuzione “in ogni caso” del quinto comma imponga il dimezzamento dei termini anche per il contenzioso sulla fase esecutiva, e che tale norma speciale prevalga sulla regola del rito ordinario in caso di cumulo. Le censure del ricorrente avrebbero dovuto essere prospettate come questione di legittimità costituzionale, ma il Collegio esclude di sollevarla d’ufficio, non ravvisando profili di irragionevolezza. Il terzo motivo è quindi dichiarato irricevibile.

Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell’obiettiva difficoltà di ricostruire il significato delle previsioni dell’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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