Revisione prezzi negli appalti siciliani ante 1990 e richiesta prima del collaudo (TAR Sicilia n. 2108 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di lavori stipulati, in Sicilia, prima del recepimento regionale del divieto statale di revisione prezzi, la disciplina applicabile è quella della l.r. n. 22/1964, non potendosi riconoscere natura retroattiva all’art. 6 della l.r. n. 30/1990. La richiesta di revisione deve essere proposta dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo, restando irrilevante la sola riserva apposta in sede di collaudo se la domanda è stata comunque presentata in precedenza. Il compenso revisionale costituisce debito di valuta: sono dovuti gli interessi, ma non la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova di un danno maggiore.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa di costruzioni, aveva stipulato con un Comune, nel maggio 1989, un contratto di appalto per la realizzazione di un acquedotto. Nel marzo 1991 presentava domanda di riconoscimento della revisione prezzi. Nel 1998, dopo oltre cinque anni dall’ultimazione dei lavori, veniva sottoscritto il certificato di collaudo, con riserva sul compenso revisionale. L’amministrazione non provvedeva al pagamento.

L’impresa adiva il giudice ordinario, che declinava la giurisdizione; la questione approdava poi al giudice amministrativo. Dopo la declaratoria di irricevibilità del ricorso per violazione del termine di translatio iudicii e l’annullamento di quella pronuncia in appello, la causa veniva riassunta davanti al TAR, che la tratteneva in decisione. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione della disciplina ratione temporis applicabile. Poiché il contratto è stato sottoscritto il 10 maggio 1989, e il recepimento regionale del divieto statale di revisione è avvenuto con l’art. 6 della l.r. n. 30/1990, quest’ultima non opera retroattivamente. Trova quindi applicazione la l.r. n. 22/1964, che impone la revisione prezzi in presenza di variazioni superiori al cinque per cento.

Quanto al profilo procedurale, la norma regionale richiede la domanda dell’appaltatore, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo. Nel caso concreto l’impresa aveva presentato istanza nel marzo 1991 e aveva poi apposto apposita riserva sul collaudo: la condizione è dunque soddisfatta.

Nel merito, il Tribunale afferma l’obbligo dell’ente di riconoscere la revisione, quantificandola nella somma indicata negli elaborati approvati dalla delibera di Giunta municipale. Sul punto richiama il principio per cui il riconoscimento della revisione, negli appalti comunali, postula una manifestazione di volontà proveniente dall’organo competente a deliberare la spesa.

Sul piano accessorio, la sentenza qualifica il compenso come debito di valuta. Sono pertanto dovuti gli interessi ai sensi del capitolato generale, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di prova, da parte dell’impresa creditrice, di avere subito un danno superiore a quello coperto dagli interessi legali.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’ente e condanna al pagamento; le spese di lite sono dichiarate non ripetibili per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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