PAUR, ricorso irricevibile per decorrenza del termine dalla pubblicazione telematica (TAR Sicilia n. 1460 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare il provvedimento autorizzatorio unico ambientale decorre, in difetto di comunicazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione telematica del provvedimento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non dal momento in cui il terzo ne apprenda l’esistenza di fatto per effetto dell’avvio del cantiere. La pubblicazione sui siti istituzionali degli assessorati regionali, prescritta dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e richiamata dall’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 5/2011, rende l’atto pienamente conoscibile nei confronti di chiunque e non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine impugnatorio. Gli atti endoprocedimentali e i pareri privi di autonoma lesività non sono impugnabili in via autonoma, ma solo con l’atto conclusivo del procedimento. Il ricorso che impugni l’atto di verifica di ottemperanza a condizioni ambientali di un provvedimento ormai consolidato è inammissibile per carenza di interesse, se non accompagnato da specifiche censure sugli inadempimenti contestati.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un impianto di compostaggio nell’area industriale di Dittaino con autorizzazione vigente, ha impugnato i titoli che consentono a una società di realizzare un impianto di digestione anaerobica destinato alla produzione di biometano, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il ricorso investe il decreto di autorizzazione, il PAUR conclusivo della conferenza di servizi, il decreto di VIA, l’autorizzazione integrata ambientale, il decreto di verifica di ottemperanza ante operam e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

La ricorrente deduce di aver appreso l’esistenza e la lesività dei titoli soltanto nel febbraio 2025, dall’allestimento del cantiere confinante, e contesta l’omessa valutazione dell’effetto cumulo tra impianti, il mancato rispetto dei criteri di prossimità e autosufficienza, la tardività dell’avvio dei lavori e l’omessa comunicazione delle variazioni societarie. Le parti resistenti oppongono l’irricevibilità del ricorso per decorso del termine dalla pubblicazione telematica degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’individuazione del dies a quo. Nel caso in cui non sia richiesta la comunicazione individuale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione, ove prevista dalla legge. Il PAUR è stato adottato con decreto assessoriale, all’esito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, e in esso confluiscono la VIA e gli altri titoli necessari alla realizzazione del progetto.

Il Tribunale richiama la sentenza del C.G.A.R.S. n. 316 in data 2 maggio 2023, secondo cui i più importanti atti dell’Amministrazione regionale siciliana sono soggetti a pubblicazione nei siti informatici degli assessorati, come prescritto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, al quale rinvia l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 5/2011. A tale fonte si aggiunge l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, in materia di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa.

Da questa ricostruzione discende l’irricevibilità del ricorso: il decreto che ha rilasciato il PAUR non è stato tempestivamente impugnato. Identica conclusione vale per gli altri decreti autorizzatori e per l’ordinanza con cui è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti. La tesi della ricorrente, che fa decorrere il termine dall’avvio dei lavori, è incompatibile con il regime di pubblicità legale degli atti autorizzatori.

Quanto al decreto di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante operam, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e genericità: si tratta di verifica di conformità rispetto a un atto ormai consolidato, né sono state svolte specifiche censure sugli inadempimenti.

Il ricorso è infine inammissibile quanto al parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica e ai verbali e pareri della conferenza di servizi, in quanto atti endoprocedimentali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con parziale deroga ai minimi tariffari per l’eccezionale semplicità della controversia, mentre sono compensate nei confronti delle Amministrazioni per le quali è stato rilevato il difetto di legittimazione passiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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