Indennità di trasferimento per soppressione reparto non esclude istanza gradimento (TAR Sicilia n. 440 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare disposto a seguito della soppressione del reparto o della struttura di appartenenza si qualifica come trasferimento d’autorità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001, con diritto alle relative indennità, anche quando sia preceduto da un’istanza del dipendente contenente l’indicazione delle sedi preferite. L’istanza di gradimento, in tale contesto, è eterodeterminata dalla scelta organizzativa dell’Amministrazione e incide solo sugli effetti geografici del movimento, non sulla natura autoritativa dello stesso né sul diritto di credito che scaturisce direttamente dalla legge. La nozione di sede di servizio limitrofa di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001 va interpretata con riferimento al territorio comunale, sicché l’indennità spetta quando la nuova sede sia ubicata in comune non confinante con quello della sede soppressa. Le indennità in questione, di natura indennitaria e non retributiva, non danno luogo a rivalutazione monetaria, ma solo agli interessi legali dalla maturazione del beneficio fino al soddisfo.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, prestavano servizio presso la Tenenza di Petralia Soprana, soppressa nell’ambito di una riorganizzazione del Comando Provinciale. A seguito della soppressione sono stati assegnati ad altre sedi, dopo aver presentato istanze di movimento con indicazione delle destinazioni preferite.
Gli interessati hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento e alle altre indennità correlate alla movimentazione, con condanna dell’Amministrazione al pagamento. L’Amministrazione ha respinto le istanze, qualificando i movimenti come trasferimenti a domanda e richiamando le circolari del Comando Generale. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego e le circolari presupposte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la tardività della memoria di replica depositata dalla parte ricorrente l’8 gennaio 2026, in violazione del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 cod. proc. amm., con conseguente inutilizzabilità dello scritto ai fini del decidere.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, riconducibile al pubblico impiego non privatizzato ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., con applicazione del foro speciale di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.
Il ricorso è stato accolto nel merito. Dalle risultanze di causa emerge che le istanze di trasferimento sono state presentate in conseguenza della soppressione dell’Ente di appartenenza. La ragione del movimento non risiede in un impulso autonomo del dipendente, ma nella necessità organizzativa dell’Amministrazione di rimodulare l’assetto territoriale.
La Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2016, secondo cui il trasferimento disposto a seguito della soppressione dell’ente di appartenenza si qualifica necessariamente come trasferimento d’ufficio, essendo preordinato alla soluzione di un problema insorto per scelta organizzativa dell’Amministrazione. Il gradimento espresso incide solo sugli effetti geografici dell’ordine di trasferimento e non sul diritto di credito. Nello stesso senso sono richiamate TAR Campania, Salerno, n. 1249/2024 e TAR Sardegna n. 627/2023.
Il Collegio esclude inoltre l’applicabilità della deroga di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001. Le sedi di destinazione non rientrano tra quelle limitrofe alla soppressa Tenenza, dovendosi intendere la locuzione con riferimento al territorio comunale, come già affermato da TAR Sicilia, Catania, n. 232/2021.
In definitiva, è stato accertato il diritto dei ricorrenti all’indennità di trasferimento, con condanna dell’Amministrazione al pagamento, oltre interessi legali dalla maturazione del beneficio fino al soddisfo, senza rivalutazione monetaria stante la natura indennitaria dell’emolumento. Le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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