Concorso professore ordinario: motivazione numerica e insussistenza dell’esclusione (TAR Campania n. 8227 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione dei titoli nelle procedure di chiamata dei professori universitari, la motivazione espressa numericamente è idonea a soddisfare l’obbligo di esternazione del percorso valutativo, a condizione che la Commissione abbia predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi e li abbia applicati in modo coerente e uniforme. Né la legge n. 240/2010 né il bando impongono una valutazione analitica per ogni sub-punteggio. La presenza, nella platea, di candidati di analogo spessore scientifico non è sintomo di arbitrarietà, ma riflette l’applicazione uniforme dei criteri. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), l. n. 240/2010, il docente già in servizio nel medesimo Ateneo non è escluso dalla procedura quando il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione sia diverso da quello di appartenenza.

Il Fatto

Un professore associato, abilitato al ruolo di prima fascia, ha partecipato alla procedura indetta da un Ateneo telematico per la copertura di un posto di professore ordinario nel gruppo scientifico-disciplinare di Psicologia clinica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 l. n. 240/2010. All’esito della valutazione comparativa è risultato vincitore un altro candidato, già in servizio presso il medesimo Ateneo.

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, deducendo l’inadeguatezza della motivazione dei punteggi, l’erronea attribuzione di sub-punteggi e la mancata esclusione del controinteressato perché già docente di ruolo nel medesimo Ateneo. Il vincitore ha proposto ricorso incidentale, contestando i punteggi attribuiti al ricorrente. L’Ateneo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, poiché il ricorso principale è infondato nel merito. Il vincitore ha riportato un punteggio di 67,4, mentre il ricorrente si è collocato al terzo posto con 62,3.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 e l’eccesso di potere, sostenendo che i verbali non consentirebbero di comprendere il percorso logico seguito nell’attribuzione dei singoli sub-punteggi. Il Tribunale ha osservato che la Commissione, già nel verbale n. 1, ha predeterminato i criteri vincolandosi a valutare ogni sottocategoria di titoli per poi pervenire a un valore complessivo. L’iter valutativo risulta pertanto chiaramente delineato.

Secondo giurisprudenza amministrativa consolidata richiamata dal Collegio (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 giugno 2024, n. 12753; TAR Lazio, Sez. V, 18 marzo 2024, n. 5361), la motivazione espressa numericamente risponde a un evidente principio di economicità amministrativa e assicura la necessaria chiarezza delle valutazioni compiute nell’esercizio del potere amministrativo. Né la normativa primaria né il bando impongono una valutazione specifica per ogni sub-punteggio.

Le ulteriori censure riferite all’attribuzione del sotto-punteggio per l’insegnamento svolto in modalità on-line e alla mancata applicazione degli indici bibliometrici sono parimenti infondate: i verbali dimostrano che la Commissione ha esercitato la propria discrezionalità tecnica nel rispetto dei criteri predefiniti, considerando gli indici strumenti di supporto rilevanti ma non determinanti. Quanto alla sostanziale identità dei giudizi, i punteggi similari evidenziano un’applicazione coerente dei criteri e riflettono lo spessore scientifico comune ai candidati; la scelta finale si è legittimamente risolta in una valutazione comparativa, non sintomatica di arbitraretà.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancata esclusione del controinteressato, già in servizio come professore ordinario, invocando l’art. 18, comma 1, lett. b), l. n. 240/2010. Il Collegio ha respinto la censura, osservando che il settore di appartenenza del controinteressato (Psicologia dinamica) non coincide con quello previsto dalla selezione (Psicologia clinica): le posizioni non sono sovrapponibili e non si configura il motivo di esclusione. La norma, del resto, ammette espressamente la partecipazione dei professori già in servizio. Inoltre, al momento della domanda, la posizione del controinteressato non era stabilmente definita, essendo pendente l’impugnazione della relativa procedura di chiamata, accolta con sentenza n. 1117 del 10 febbraio 2025.

Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il controinteressato conseguito la piena soddisfazione della propria pretesa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della controvertibilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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