Silenzio inadempimento inammissibile per difetto di giurisdizione su posizione assicurativa (TAR Sicilia n. 1464 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi inerzia della pubblica amministrazione, ma presuppone che l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa. L’aggiornamento della posizione assicurativa del dipendente pubblico e la conseguente riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio costituiscono un adempimento del datore di lavoro in veste privatistica, a fronte del quale il dipendente è titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: le controversie relative alla pensione dei dipendenti pubblici spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, quelle relative al trattamento di fine servizio al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso un Comune fino al collocamento in quiescenza. Il contratto collettivo del triennio 2019-2021 prevedeva incrementi tabellari con efficacia retroattiva e il ricalcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio anche per il personale cessato dal servizio. L’amministrazione comunale ha liquidato gli arretrati contrattuali, ma non ha aggiornato la posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. ai fini della riliquidazione.

L’istituto previdenziale ha comunicato l’impossibilità di provvedere in mancanza dei dati a carico del datore di lavoro. Il ricorrente ha quindi diffidato il Comune, che è rimasto inerte, e ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per dedurre sulla questione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Il thema decidendum non attiene alla quantificazione della pensione o all’accertamento di emolumenti, ma all’inerzia del Comune sull’aggiornamento della banca dati previdenziale, atto endoprocedimentale necessario alla riliquidazione.

La questione centrale è se l’art. 31 c.p.a. sia invocabile avverso qualunque omissione dell’amministrazione. Il Tribunale nega questa lettura: il rito del silenzio presuppone l’esercizio di una potestà autoritativa. L’adempimento richiesto al Comune è compiuto nella qualità di datore di lavoro, non di autorità amministrativa, e attiene ad atti privatistici di gestione del rapporto lavorativo.

Il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza amministrativa è giudicato non pertinente, perché quella fattispecie era connotata dall’esercizio di poteri autoritativi. Nel caso concreto, invece, il dipendente rivendica un diritto patrimoniale che sorge direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti, senza che l’amministrazione eserciti alcuna discrezionalità.

Da qui la conseguenza sulla giurisdizione. Le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti; quelle sul trattamento di fine servizio spettano al giudice ordinario. Il processo potrà essere riproposto innanzi al giudice indicato a norma dell’art. 11 c.p.a..

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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