Notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 1463 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione dell’esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, è sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., poiché lo stesso riveste già efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ. Non è pertanto necessaria una seconda notifica del titolo dopo il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., non potendosi ritenere che la norma derogatoria imponga la notifica del titolo divenuto definitivamente esecutivo. Il ricorso per ottemperanza proposto dopo il decorso del termine dilatorio, calcolato dalla prima notifica, è ammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale il Comune resistente è stato condannato a versare una somma di denaro, oltre accessori e spese legali. Il titolo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione nella sua sede legale; successivamente il medesimo titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’omessa previa notifica del titolo esecutivo e per l’asserita insufficienza, a far decorrere il termine dilatorio, della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La questione arriva al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Dagli atti risulta la notifica all’Amministrazione, nella sua sede legale, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; il ricorso in ottemperanza è stato poi proposto quando il termine dilatorio di centoventi giorni era ormai decorso.
Il giudice ricostruisce il dato normativo richiamando l’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, nel testo risultante dalla conversione operata dalla legge n. 326/2003. La norma subordina il decorso del termine alla notificazione del titolo esecutivo e vieta al creditore, prima di tale termine, la notifica dell’atto di precetto e l’esecuzione forzata.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del titolo la cui notifica attiva il termine. Secondo il Tribunale è sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, perché esso riveste già efficacia di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza e quella di altro TAR, citando T.A.R. Catania, Sez. II, n. 314 del 2026, Sez. I, n. 1423 del 2020 e T.A.R. Veneto n. 1233 del 2019.
Non convince la tesi difensiva secondo cui, dopo il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., sarebbe stata necessaria una nuova notifica e solo da essa sarebbe potuto decorrere il termine. La norma derogatoria non impone la notifica del titolo divenuto definitivamente esecutivo, poiché l’efficacia esecutiva era già presente al momento della prima notificazione.
Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il Collegio accoglie la domanda e ordina la piena esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, senza ulteriori oneri, per provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Il Tribunale esclude la necessità di una penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo la nomina del commissario sufficiente a soddisfare la pretesa in tempi ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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