Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel giudizio sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1071 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata da entrambe le parti in causa, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo più configurabile alcuna utilità concreta correlata all’annullamento degli atti impugnati. Il Collegio, preso atto della concorde rappresentazione delle parti, dichiara la sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse, con conseguente cessazione della materia del contendere sul piano sostanziale. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che caratterizza la materia delle concessioni demaniali marittime giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di rapporti concessori demaniali marittimi, ha promosso giudizio davanti al TAR Toscana per ottenere l’accertamento della natura pluriennale di durata indefinita dei rapporti in essere anteriormente al 7 dicembre 2000 e la condanna dell’amministrazione comunale al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico. La domanda si inserisce nel contesto del contenzioso sulla proroga delle concessioni demaniali ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato le deliberazioni e le determinazioni con cui il Comune ha differito i termini di scadenza delle concessioni, da ultimo al 30 settembre 2027, e ha avviato il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Nel corso del giudizio, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione, come da dichiarazione già versata in atti, mentre la parte resistente aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che entrambe le parti hanno rappresentato congiuntamente il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia. La ricorrente, comparsa all’udienza, ha confermato la dichiarazione già depositata e ha chiesto la compensazione delle spese; la parte resistente, pur non comparsa, aveva anch’essa preso atto per iscritto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

Alla luce di tale rappresentazione concorde, il Tribunale ritiene che sia venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Il venir meno dell’interesse determina l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso e dei motivi aggiunti, con la precisazione che tale esito processuale presuppone la perdurante validità degli atti impugnati, non essendo configurabile alcuna utilità concreta correlata all’annullamento richiesto.

Il Collegio osserva che gli atti oggetto di impugnazione — le determinazioni con cui l’amministrazione ha differito i termini di scadenza delle concessioni e ha avviato il procedimento di gara — hanno esaurito la loro funzione nel quadro della complessa evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia.

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione integrale, ritenendo che essa sia giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile a un comportamento processuale scorretto di alcuna delle parti, ma discende dal mutevole quadro regolatorio di riferimento.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, dichiara l’improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza di interesse, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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