Annullamento d’ufficio tardivo e reviviscenza piena degli atti favorevoli (C.G.A.R.S. n. 382 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla, per violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, un provvedimento di annullamento d’ufficio, esaurisce con ciò il proprio sindacato: l’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli già ritirati, che riacquistano piena e originaria efficacia con il contenuto e la portata loro propri. È pertanto ultrapetizione, e viola l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., la statuizione con cui il giudice, d’ufficio, interpreti restrittivamente la portata di quegli atti, conformandone il contenuto dispositivo: così facendo egli si pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, invadendo la riserva di amministrazione. Il segmento motivazionale che eccede il perimetro della domanda va espunto in appello e gli atti reviviscenti tornano efficaci senza limitazioni derivanti dalla pronuncia riformata.

Il Fatto

L’appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso residenziale edificato in forza di concessioni edilizie degli anni Ottanta, precedute da parere favorevole della Soprintendenza. Su successive varianti, autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico, la Soprintendenza aveva espresso nel 1995 parere negativo di sanatoria.

I condomini chiesero la regolarizzazione delle varianti ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e l’accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità ex artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. Con perizia del dicembre 2020 e parere definitivo del marzo 2021 l’Amministrazione accolse le istanze. Nel giugno 2023 la Soprintendenza annullò in autotutela quegli atti favorevoli, oltre il termine di dodici mesi. Il TAR Sicilia accolse il ricorso e annullò l’autotutela per tardività, ma nella motivazione precisò che gli atti reviviscenti riguardavano solo le opere di completamento e non l’intero progetto. Da qui l’appello, limitato a tale “precisazione” e al mancato annullamento derivato del secondo atto di ritiro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum: oggetto del giudizio è la legittimità della statuizione con cui il TAR, dopo aver annullato l’autotutela, ha interpretato restrittivamente la portata degli atti favorevoli tornati in vigore.

Il primo motivo è fondato. L’art. 34, comma 1, cod. proc. amm. consente l’annullamento del provvedimento impugnato nei limiti della domanda; il comma 2 vieta in modo assoluto la ultrapetizione e stabilisce che in nessun caso il giudice può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati. Tali norme definiscono il perimetro dell’intervento giurisdizionale, che sindaca il potere già manifestatosi ma non si sostituisce all’Amministrazione.

Esaurito il sindacato sull’autotutela con l’accertamento della sua illegittimità per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’effetto è la reviviscenza ex tunc degli atti ritirati, che riacquistano piena efficacia con il contenuto loro proprio. La “precisazione” del TAR è dunque una statuizione ultronea, che interpreta e conforma atti amministrativi reviviscenti, invadendo una sfera di valutazione eventualmente spettante solo all’Amministrazione.

Da ciò discende la fondatezza del secondo motivo. Il TAR aveva negato l’illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico, reputandolo sorretto da motivazione autonoma. Ma tale ragionamento poggiava interamente sulla limitazione della portata degli atti favorevoli. Ripristinata la piena efficacia dei pareri del 2020 e 2021, viene meno il presupposto logico-giuridico del ritiro specifico, adottato proprio in conseguenza dell’annullamento generale.

La Corte accoglie l’appello, espunge i paragrafi motivazionali indicati e annulla il provvedimento impugnato sub b). Resta fermo l’annullamento dell’autotutela generale. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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