Inottemperanza del Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 11142 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro del personale docente, passata in giudicato, attributiva della Carta elettronica del docente, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’esecuzione degli obblighi dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva innanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per un importo complessivo di euro 1.000,00, maggiorato di interessi o rivalutazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta.
La sentenza era stata ritualmente notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato esecuzione al giudicato, nemmeno dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, in quanto diretta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il collegio ha accertato che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse proceduto all’esecuzione.
La Corte ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, attribuendo la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Il TAR ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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