Freezing automatizzato dei biglietti del Colosseo e pratica aggressiva (TAR Lazio n. 2651 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 206/2005, la condotta del professionista che, mediante strumenti automatizzati, procede all’acquisto massivo e sistematico dei biglietti di ingresso a un sito culturale, esaurendone la disponibilità al prezzo base e rivendendoli a prezzi maggiorati. Il freezing dei titoli nel carrello costituisce riscontro univoco dell’uso di automatismi. La controllante risponde dell’illecito materialmente posto in essere dalla controllata, in applicazione del principio eurounitario dell’imputazione unitaria. Il termine di conclusione del procedimento antitrust non ha natura perentoria e le proroghe, se motivate da esigenze istruttorie, non ne determinano l’illegittimità.
Il Fatto
L’AGCM, all’esito del procedimento PS12603, ha accertato che la società ricorrente, insieme ad altri operatori, ha posto in essere una pratica commerciale scorretta nella vendita dei biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo. I titoli destinati al pubblico si esaurivano in pochi istanti, mentre restavano reperibili a prezzi maggiorati sui canali dei grandi tour operator.
L’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo vizi procedurali, difetto di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove, insussistenza della condotta e sproporzione del quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Autorità. In via preliminare, ha confermato il consolidato orientamento sulla natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento previsto dal regolamento istruttorio, la cui violazione non integra di per sé causa di illegittimità dell’atto finale. Le proroghe sono state ritenute congruamente motivate da esigenze istruttorie e dall’estensione soggettiva del procedimento.
Nel merito, il TAR ha valorizzato il quadro probatorio: i report del concessionario documentano che, nel periodo luglio 2019-ottobre 2023, la ricorrente e gli altri operatori hanno effettuato acquisti con modalità automatizzate, non compatibili con l’attività umana, esaurendo i biglietti all’atto dell’immissione in vendita. Il ricorso alla tecnica del freezing è stato confermato da molteplici riscontri istruttori.
Il Collegio ha escluso che i blocchi potessero spiegarsi con occasionali problemi tecnici della piattaforma, essendo stati risolti prima delle rilevazioni che menzionano la ricorrente. La condotta è stata apprezzata nella sua dimensione unitaria e generalizzata, idonea a limitare la libertà negoziale del consumatore medio.
Quanto alla contestata riconducibilità della condotta alla controllante, il TAR ha richiamato il principio eurounitario secondo cui, in presenza di una società che detiene l’intero capitale della controllata, si presume l’esercizio di un’influenza determinante, con imputazione unitaria dell’illecito. La ricorrente non ha provato l’autonomia decisionale della controllata.
Infine, il Collegio ha ritenuto congrua la sanzione, commisurata alla gravità della violazione, alla dimensione economica del professionista e alla funzione deterrente, respingendo la censura di disparità di trattamento rispetto agli altri operatori sanzionati.
Nota della Redazione
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